• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31274
NOTA MINSAL

VetInfo, procedure per bovini, suini e ovicaprini Non DPA

VetInfo, procedure per bovini, suini e ovicaprini Non DPA
Il Ministero della Salute ha trasmesso ai Servizi Veterinari e al settore le procedure previste dal Manuale del Sistema I&R (DM 7 marzo 2023)

Il Direttore Generale della Sanità Animale Giovanni Filippini ha firmato e diffuso al settore le procedure operative previste dal Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).

Animali detenuti per finalità non zootecniche- La nota ministeriale comprende le modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti. Al riguardo la DGSA  richiama anche la nota DGSAF del 18/05/2022 inerente l’identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti in stabilimenti NON DPA

Transponder - L'identificazione degli animali non DPA avviene tramite transponder iniettabile. L'impianto è effettuato da un medico veterinario. L’identificazione con transponder e la variazione dello status dell’animale a Non DPA sono registrate in BDN. Questa registrazione riguarda gli animali detenuti negli stabilimenti registrati in BDN come:
- collezioni faunistiche;
- circhi itineranti ed esibizioni di animali; 
- stabilimenti a fini scientifici (o centri di ricerca);
- stabilimenti di suini Non DPA in cui sono detenuti fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, come previsti dalla Nota 12438 del 18/05/2022 DGSAF.

Registrazione in BDN - L'operatore garantisce l’identificazione degli animali nei tempi previsti dal manuale operativo I&R per ciascuna specie animale e provvede, entro 7 giorni dall’impianto del transponder, alla registrazione in BDN delle informazioni relative all’animale identificato tramite le apposite funzionalità del sistema informativo. 

Registrazione transponder - La procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione degli animali, riservata esclusivamente agli operatori (o loro delegati) di stabilimenti prevede le seguenti fasi: 
- il CSN assegna un range numerico a ciascun fornitore specificatamente autorizzato alla fornitura e distribuzione di transponder iniettabili per determinate specie animali; 
- il fornitore notifica tramite vetinfo, con le modalità indicate dal CSN, i codici prodotti appartenenti al range assegnato per ciascuna specie;
- il veterinario interessato all’applicazione dei transponder si rifornisce degli stessi tramite fornitore autorizzato, il cui elenco è presente in vetinfo.
- L’operatore (o suo delegato) provvede, nei tempi previsti dalla normativa:
> a richiedere a un veterinario l’impianto del transponder sui capi da identificare; 
> a iscrivere in BDN nella propria attività ogni capo identificato entro 7 giorni dall’impianto del transponder, indicando il capo come NON DPA e inserendo le informazioni richieste dal sistema, incluso il codice di identificazione del capo stesso. 

Movimentazioni - Gli animali identificati con le modalità descritte possono essere movimentati, salvo altre limitazioni previste dalla normativa, solo verso collezioni faunistiche; circhi itineranti ed esibizioni di animali; stabilimenti a fini scientifici (o centri di ricerca); stabilimenti di suini Non DPA in cui sono detenuti fino a un massimo di due suini.

Animali dichiarati Non DPA - L’Autorità Competente, in applicazione del D.Lgs. 134/2022, può disporre la destinazione per fini diversi dal consumo umano degli animali non identificati e per i quali non sono disponibili elementi sufficienti a determinarne la rintracciabilità. In questi casi la ASL ne prescrive l'identificazione mediante transponder e la registrazione in BDN con lo status Non DPA. Sono concesse le movimentazioni di questi animali da e verso le collezioni faunistiche e gli stabilimenti con orientamento Non DPA.

Dal 1 gennaio 2025- Il Ministero precisa infine che dal 01 gennaio 2025, fatte salve le regolarizzazioni già effettuate, si applicano le azioni correttive e le sanzioni previste dalla normativa per le inadempienze agli obblighi di tracciabilità, di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Altre procedure operative - La stessa nota contiene anche procedure per:
•  identificazione elettronica di camelidi e cervidi;
• deroga dell’identificazione con marchio auricolare di ovini caprini e sostituzione del mezzo di identificazione con tatuaggio;
• Proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all’età di sei mesi.

Nota del Ministero della Salute del 9 luglio 2024 n.0021565