Il Ministero della Salute ha trasmesso ai Servizi Veterinari e al settore le procedure previste dal Manuale del Sistema I&R (DM 7 marzo 2023)
Il Direttore Generale della Sanità Animale
Giovanni Filippini ha firmato e diffuso al settore le procedure operative previste dal Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).
Animali detenuti per finalità non zootecniche- La nota ministeriale comprende le modalità di identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti. Al riguardo la DGSA richiama anche la
nota DGSAF del 18/05/2022 inerente l’identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti in
stabilimenti NON DPA.
Transponder - L'identificazione degli animali non DPA avviene tramite transponder iniettabile. L'impianto è effettuato da un medico veterinario. L’identificazione con transponder e la variazione dello status dell’animale a Non DPA sono registrate in BDN. Questa registrazione riguarda gli animali detenuti negli stabilimenti registrati in BDN come:
- collezioni faunistiche;
- circhi itineranti ed esibizioni di animali;
- stabilimenti a fini scientifici (o centri di ricerca);
- stabilimenti di suini Non DPA in cui sono detenuti fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, come previsti dalla Nota 12438 del 18/05/2022 DGSAF.
Registrazione in BDN - L'operatore garantisce l’identificazione degli animali nei tempi previsti dal manuale operativo I&R per ciascuna specie animale e provvede, entro 7 giorni dall’impianto del transponder, alla registrazione in BDN delle informazioni relative all’animale identificato tramite le apposite funzionalità del sistema informativo.
Registrazione transponder - La procedura di assegnazione e di registrazione dei transponder e dei codici di identificazione degli animali, riservata esclusivamente agli operatori (o loro delegati) di stabilimenti prevede le seguenti fasi:
- il CSN assegna un range numerico a ciascun fornitore specificatamente autorizzato alla fornitura e distribuzione di transponder iniettabili per determinate specie animali;
- il fornitore notifica tramite vetinfo, con le modalità indicate dal CSN, i codici prodotti appartenenti al range assegnato per ciascuna specie;
- il veterinario interessato all’applicazione dei transponder si rifornisce degli stessi tramite fornitore autorizzato, il cui elenco è presente in vetinfo.
- L’operatore (o suo delegato) provvede, nei tempi previsti dalla normativa:
> a richiedere a un veterinario l’impianto del transponder sui capi da identificare;
> a iscrivere in BDN nella propria attività ogni capo identificato entro 7 giorni dall’impianto del transponder, indicando il capo come NON DPA e inserendo le informazioni richieste dal sistema, incluso il codice di identificazione del capo stesso.
Movimentazioni - Gli animali identificati con le modalità descritte possono essere movimentati, salvo altre limitazioni previste dalla normativa, solo verso collezioni faunistiche; circhi itineranti ed esibizioni di animali; stabilimenti a fini scientifici (o centri di ricerca); stabilimenti di suini Non DPA in cui sono detenuti fino a un massimo di due suini.
Animali dichiarati Non DPA - L’Autorità Competente, in applicazione del
D.Lgs. 134/2022, può disporre la destinazione per fini diversi dal consumo umano degli animali non identificati e per i quali non sono disponibili elementi sufficienti a determinarne la rintracciabilità. In questi casi la ASL ne prescrive l'identificazione mediante transponder e la registrazione in BDN con lo status Non DPA. Sono concesse le movimentazioni di questi animali da e verso le collezioni faunistiche e gli stabilimenti con orientamento Non DPA.
Dal 1 gennaio 2025- Il Ministero precisa infine che dal 01 gennaio 2025, fatte salve le regolarizzazioni già effettuate, si applicano le azioni correttive e le sanzioni previste dalla normativa per le inadempienze agli obblighi di tracciabilità, di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Ulteriori procedure - La stessa nota contiene anche procedure per l' identificazione elettronica di camelidi e cervidi; la deroga dell’identificazione con marchio auricolare di ovini caprini e sostituzione del mezzo di identificazione con tatuaggio; la proroga dei tempi di identificazione dei bovini fino all’età di sei mesi.
BDN, identificazione e registrazione di cervidi e camelidi
Bovini all'aperto, procedure di identificazione fino a sei mesi
Ovicaprini, identificazione in deroga mediante tatuaggio
Nota del Ministero della Salute del 9 luglio 2024 n.0021565