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ADOZIONI INTERNAZIONALI

SINAC: attiva la funzionalità dei centri di raccolta

SINAC: attiva la funzionalità dei centri di raccolta
E' stata attivata in SINAC la funzionalità per inserire la data del riconoscimento. Il Ministero ha fornito indicazioni per le adozioni internazionali. 
Dopo le indicazioni operative sulle adozioni internazionali fornite a inizio giugno, il Dipartimento One Health (DOHRI) del Ministero della Salute rende nota l'attivazione in SINAC (Sistema Identificazione Nazionale Animali da Compagnia) della funzione che permette di inserire la data del riconoscimento dei centri di raccolta. La stessa nota fornisce ulteriori indicazioni utili ai Servizi Veterinari per l'armonizzazione delle procedure.

I centri di raccolta - "Il Reg. 2035/2019 e coerentemente il DM 2 novembre 2023, all’articolo 5 individua due tipi di stabilimento che, se riconosciuti, possono movimentare cani, gatti e furetti verso altri paesi europei:
-i rifugi, ovvero canili sia pubblici che privati
-i centri di raccolta
Nell'ambito della lotta al randagismo, i centri di raccolta riconosciuti possono fungere da luogo in cui cani provenienti da altri stabilimenti come i rifugi non riconosciuti, sono momentaneamente detenuti al fine della movimentazione in ambito europeo. Pertanto, il Ministero informa i responsabili dei rifugi, in particolare quelli pubblici, della possibilità di poter procedere direttamente alle adozioni internazionali, previo riconoscimento dello stabilimento e utilizzo obbligatorio del TRACES.

Dati in SINAC - E' stata attivata in SINAC la funzionalità per inserire la data del riconoscimento, da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio, sia della nuova tipologia di stabilimento "centro di raccolta per cani, gatti e furetti" che per i rifugi". Nell'anagrafe nazionale SINAC inoltre "sarà possibile inserire i dati relativi alle adozioni internazionali (dati dell’animale, riferimenti all’adottante, ecc.) valorizzando le informazioni minime obbligatorie di cui all’Allegato 2".
a) microchip dell’animale;
b) data dell’adozione e data di comunicazione all’autorità competente;
c) generalità del nuovo proprietario (persona fisica o giuridica, nome, cognome, stato estero di appartenenza);
d) generalità del nuovo detentore (persona fisica o giuridica, nome, cognome, stato estero di appartenenza), solo se diverso dal nuovo proprietario;
e) indirizzo estero di destinazione dell’animale.

Verifiche Servizi Veterinari -  Il Ministero precisa che "i Servizi veterinari delle ASL effettuano le verifiche opportune e, in caso di esito favorevole, inseriscono la data di registrazione e/o riconoscimento nel SINAC", ai sensi dell'articolo 5 del DM 2 novembre 2023 e del Manuale I&R di cui al DM 7 marzo 2023. "Tale operazione assolve a quanto richiesto nella nota in oggetto per le Regioni che utilizzano il SINAC, per le altre rimane invece la richiesta di comunicare e rendicontare puntualmente la scrivente Direzione Generale."

Domanda di registrazione - In ultimo, il Ministero ricorda che "nelle more dell’emanazione del DM previsto dall’articolo 8 del D. lgs 135/22, la domanda di registrazione/riconoscimento da presentare alla ASL deve essere corredata dal manuale gestionale che, per il riconoscimento deve comprendere le informazioni di cui all'Allegato 1, parte 5 del D. lgs. 2035/2019" riportate nell'Allegato alla nota.

Circolare 19566 del 19 giugno - Integrazione nota prot. n. 17634 del 3 giugno 2024

Allegato 1, parte 5 del D. lgs. 2035/2019

Allegato 2 - dati minimi per la registrazione in SINAC

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