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ZONE PSA

PSA, movimentazioni con visita fino al 15 settembre

PSA, movimentazioni con visita fino al 15 settembre
Saranno rivalutate dopo il 15 settembre le condizioni per la movimentazione dei suini, da vita e da macello, dagli allevamenti in Regioni con zone PSA o collegate a focolai.

Con la circolare congiunta Ministero-Commissario PSA, diffusa oggi a tutto il settore, si dettano le condizioni per la movimentazione dei suini dagli allevamenti delle regioni con zone di restrizione per Psa nonché da quelle dove, in esito ai rintracci, si confermi la movimentazione di partite di animali "in qualche modo collegate ai focolai".

Movimentazione solo con esito favorevole- Fatti salvi gli specifici divieti previsti nelle zone di protezione, di sorveglianza e di restrizione- dall'emanazione della circolare fino al 15 settembre-  le movimentazioni dei suini (sia da vita che da macello) dagli allevamenti possono avvenire solo a seguito dell’esito favorevole di un controllo ufficiale eseguito dall’autorità competente locale. Questo controllo dovrà comprendere:
-la visita clinica, eseguita nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta ogni 72 ore;
-la verifica dell’andamento della mortalità, in particolare nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetuta nelle 72 ore.

Pulizia e disinfezione per i mezzi di trasporto animale- La circolare raccomanda gli accorgimenti di biosicurezza dei mezzi,  in particolare nei trasporti da e verso le zone di restrizione la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 24 del Reg. (UE) 2020/687

Eventuale ricerca sulla milza-  le Regioni possono disporre la ricerca del virus da parte dell’Istituto Zooprofilattico localmente competente sulla milza prelevata da due soggetti morti, possibilmente da non oltre 5 giorni.  In particolare- fatto salvo quanto già previsto dal Piano di eradicazione e sorveglianza nazionale per il 2023- la ricerca del virus può essere disposta nelle 72 ore precedenti il primo carico, da ripetersi ogni 72 ore per i carichi successivi. Nel caso non ci fossero animali morti di recente, il prelievo va effettuato su animali morti da meno tempo possibile, così come va considerato il prelievo di sangue in EDTA in presenza di soggetti disvitali.

Rivalutazione dopo il 15 settembre- Fermo restando l’obbligo da parte dell’operatore e del veterinario libero professionista o di filiera di segnalare e comunicare ogni aumento della mortalità, queste misure straordinarie, saranno soggette a rivalutazione dopo il 15 settembre sulla base dell'evoluzione epidemiologica.

In tutta Italia, per tutti gli allevamenti di suini viene disposto in Banca Dati Nazionale il blocco “condizionato” su tutte le uscite, con l'obbligo di validazione dei Documenti di accompagnamento (ex Modello 4) da parte dei servizi veterinari. Ulteriori misure

Misure straordinarie contro i rischi da movimentazioni