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OBBLIGO VACCINALE

Privacy, il Garante chiarisce come si annota la sospensione

Privacy, il Garante chiarisce come si annota la sospensione
Tutela della privacy, possibilità di dimostrare la vaccinazione se il green pass non è ancora stato emesso e verifiche una tantum sulle variazioni dello stato vaccinale.

Dopo un confronto con il Ministero della salute e le Federazioni nazionali, il Garante della Protezione dei dati personali ha pubblicato un documento che chiarisce i "dubbi interpretativi" e le "difficoltà applicative" dell'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari.

Alla luce del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il Garante ha delimitato il raggio di azione delle Federazioni nazionali e degli Ordini provinciali i quali devono adottare "misure tecniche e organizzative adeguate  a  garantire,  in particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrita' e riservatezza dei dati" limitandosi a trattare i dati strettamente necessari alle attività di verifica ed eventuale sospensione.

Annotazione della sospensione- Il Garante richiama la "necessità di stabilire modalità uniformi" per l’annotazione sull’albo online dell’Ordine territoriale e sull’albo online della Federazione nazionale della sospensione in caso di accertamento di mancata vaccinazione.

"Al fine di evitare la diffusione, anche online, di informazioni particolarmente delicate relative al professionista iscritto all’Ordine, tale annotazione dovrebbe essere effettuata con la sola menzione dell’intervenuta sospensione, senza ulteriori specificazioni, dalle quali sia possibile risalire alla violazione dell’obbligo vaccinale".
Il Garante fa alcuni esempi di annotazioni non conformi al regolamento sulla privacy, ad esempio, mediante riferimenti espliciti alla violazione di tale obbligo e/o richiami espressi alla normativa, ad esempio:  "sospensione ex. L.76/21”, oppure con riferimento alla scadenza dell'obbligo vaccinale prorogato fino al 27 maggio del 2022 dal decreto legge 172/2021.

Il DPCM 17 dicembre 2021 ha recepito questa indicazione e ha espressamente previsto che l’annotazione sugli albi debba essere
effettuata “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”.

Esibizione di documenti comprovanti la vaccinazione- Questa modalità di verifica anche se il DPCM del 17 dicembre non la riconosce espressamente per le professioni sanitarie, deve essere assicurata anche a questi, afferma il Garante. Anche i sanitari, qualora la Piattaforma nazionale delle certificazioni verdi non la registri ancora, possono dimostrare l'avvenuta vaccinazione esibendo, in forma cartacea o digitale, la documentazione attestante la somministrazione. Questo per "parità rispetto agli altri lavoratori soggetti al medesimo obbligo vaccinale"- prosegue il Garante-  in caso di mancato aggiornamento della Piattaforma nazionale-DGC. "Ciò, in particolare,
tenuto conto delle conseguenze che la legge riconduce al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale: sospensione ex lege dall’albo
professionale, sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione".

Periodicità delle attività di verifica da parte delle Federazioni nazionali- Per il Garante non è giustificata l'esecuzione di una verifica "con cadenza ravvicinata (quotidiana o, comunque, frequente) dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale".  Le variazioni dello stato vaccinale, al ricorrere di specifiche condizioni quali, ad esempio: il termine del periodo di copertura vaccinale, il termine di periodo di esenzione dalla vaccinazione, l’effettuazione della vaccinazione da parte del personale inizialmente non in regola, ecc. dovrebbero, essere effettuate una tantum. I soggetti autorizzati alle verifiche devono essere informati, attraverso un’apposita comunicazione (e-mail) della necessità di accedere alla Piattaforma DGC per predere visione della variazione dello stato vaccinale.

Provvedimento del 13 dicembre 2021

Obbligo vaccinale: sarà l'Ordine a farlo rispettare