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NUOVA DELIBERA CNFC

ECM, esenzione automatica per i settantenni

ECM, esenzione automatica per i settantenni
Ancora recuperabile il debito formativo. Esenzione dall'ECM per chi ha compiuto 70 anni di età. Novità dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L'obbligo di conseguimento dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) decade al compimneto del 70esimo anno di età. Lo ha deciso la Commissione (CNFC) introducendo "un importante aggiornamento in tema di obbligo formativo". Ai professionisti che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età si applica l’esenzione "automatica".
Tuttavia, nel caso di esercizio "non saltuario" della professione, sarà il professionista a dover comunicare il dato tramite il portale del Co.Ge.A.P.S.."Tale comunicazione equivale a rinuncia all’esenzione".

Proroga al 30 giugno 2022 per il trasferimento dei crediti- Per recuperare il debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 i professionisti sanitari possono  effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021. Il termine per farlo è il 30 giugno 2022. 
Per chi non abbia spostato i propri crediti, il Co.Ge.A.P.S. provvederà d’ufficio al trasferimento dei crediti utili ai fini della certificabilità della regolarità dello status formativo 2014-2016, ma solo se i professionisti in questione abbiano conseguito - per il triennio 2017-2019- un numero di crediti "in eccedenza".

Ad oggi- fa sapere la Commissione-  soltanto 26.500 professionisti sanitari (su 700mila non certificabili) hanno trasferito i loro crediti al triennio 2014-2016. Le ragioni possono dipendere  dal mancato esercizio della facoltà di trasferimento o dalla mancanza di crediti eccedenti da far valere retroattivamente a completamento del vecchio triennio.

La data del 31 dicembre 2021 coincide con il termine massimo previsto per l’acquisizione dei crediti 2017 -2019. Tuttavia questa data "non potrà coincidere con l’effettiva presenza nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i crediti effettivamente maturati dai professionisti"- precisa la Commissione. Questo perchè  i provider- che hanno 90 giorni di tempo dalla fine dell'evento per farlo-  non hanno ancora ultimato la trasmissione dei rendiconti e pertanto i crediti non sono presenti sul portale del Co.Ge.A.P.S.

Il testo della delibera