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DALLA DGSAF

Animali a scopi scientifici, linee guida per la formazione

Animali a scopi scientifici, linee guida per la formazione
Per la protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici, il Ministero della Salute ha definito la formazione del personale abilitato, del veterinario designato e del responsabile del benessere animale.
Il Ministero della Salute (Dgsaf) ha stabilito le qualifiche e le caratteristiche della formazione di alcune figure chiave del decreto legislativo 26/2014 per la protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici. Si tratta in particolare del "personale abilitato" e del "medico veterinario designato" di cui devono disporre tutti gli allevatori, fornitori o utilizzatori di animali a scopo di ricerca.

Con il decreto 5 agosto 2021 e con le linee guida pubblicate oggi sul sito salute.gov, la Direzione Generale della Sanità Animale ha dettagliato le caratteristiche dei titoli e della formazione, quest'ultima  erogabile da qualsiasi provider accreditato nel sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) e dalle Università. Nei provvedimenti  ministeriali vengono anche prese in considerazione la figura del "responsabile del benessere animale" e del "membro scientifico". Per titoli e qualifiche di accesso ai ruoli viene considerata una disciplina transitoria.

Entro marzo 2022,il portale Vetinfo conterrà un'area dedicata per l'inserimento dei titoli di formazione e degli attestati di sviluppo professionale continuo. Un decreto direttoriale comunicherà i passaggi operativi.

Ogni allevatore, fornitore e utilizzatore è infatti  tenuto a disporre di "personale abilitato" e formato per poter espletare le funzioni previste dal decreto legislativo 26/2014: eseguire procedure sugli animali, cura e  soppressione nei casi previsti e consentiti. Sempre a norma dello stesso d.lvo, ogni allevatore, fornitore o utilizzatore deve anche disporre di un "medico veterinario designato", esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, con il compito di prescrivere le modalita' per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.
Il responsabile del benessere animale è "la persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o piu' stabilimenti". Il "membro scientifico",  è il ricercatore o scienziato tecnico e teorico nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che appartenendo alla comunita' scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni.


Linee Guida del Ministero della Salute
relative del decreto ministeriale recante la disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

pdfLINEE_GUIDA_FORMAZIONE_USI_ANIMALI_A_SCOPI_SCIENTIFICI.pdf101.66 KB