La durata della validità delle licenze e dei certificati CITES è stabilita soltanto dai regolamenti dell’Unione Europea (n.865/2006 e n.792/2012). Non trova quindi applicazione la proroga al 15 giugno disposta dall'articolo 103 del decreto Cura Italia ("tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020" ).
Lo precisa l'Autorità di Gestione CITES presso il Ministero dell'Ambiente (DG PNA), che avverte: "Il loro utilizzo per la movimentazione transfrontaliera di esemplari CITES in data successiva a quella di scadenza potrebbe determinare problemi al momento dell’ingresso in altri Paesi e l’applicazione di pesanti sanzioni oltre al sequestro della merce".
Le autorità estere deputate ai controlli CITES, ignare dei provvedimenti emergenziali adottati dal nostro Paese, restano tenute a verificare che la documentazione CITES sia in linea con quanto disposto dai regolamenti dell’Unione Europea e dalla Convenzione CITES.
Allo stesso tempo, "tali documenti potranno essere sostituiti a titolo gratuito, a richiesta dell’interessato all’Autorità emittente, con altri dello stesso tipo riportanti la scadenza del 15 giugno 2020".
![pdf](/media/jce/icons/pdf.png)