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LEGGE DI BILANCIO 2019

La pubblicità sanitaria diventa "comunicazione informativa"

La pubblicità sanitaria diventa "comunicazione informativa"
Mentre i promotori della norma negano penalizzazioni sui professionisti, l'Antitrust obietta: norme regressive, sbagliato passare la competenza all'Agcom.


Dal 1 gennaio di quest'anno, i professionisti e le strutture sanitarie, "in qualsiasi forma giuridica svolgano l'attività", devono escludere dalle loro comunicazioni al pubblico "qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo", limitandosi alle informazioni "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari". Lo prevede il comma 525 della Legge di Bilancio 2019.

Le "comunicazioni" dei professionisti sanitari, medici veterinari compresi (v. circolare Fnovi agli Ordini), potranno contenere "unicamente" le informazioni ammesse dalla Legge Bersani ( i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni).

La norma- presentata dalla vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Rossana Boldi (Lega)-  intende rafforzare il diritto dell'utente "a una corretta informazione sanitaria". Il provvedimento è stato promosso da CAO -in collaborazione con FNOMCeO, AIO ed ANDI, e Fondazione ENPAM - che difende il passaggio dal concetto di "pubblicità" a quello di "comunicazione" in fatto di servizi sanitari.

Di diverso avviso l'Antitrust, che non solo non ha gradito il passaggio di competenza all'Agcom (Autorità Garante delle Comunicazioni), ma ritiene anche la norma "una  ingiustificata inversione di tendenza" rispetto alle liberalizzazioni a suo tempo apportate alla pubblicità sanitaria, in quanto "leva concorrenziale, soprattutto per i giovani professionisti". Limitando le informazioni e spostando il focus dalla pubblicità alla comunicazione, la Legge di Bilancio, secondo l'Antitrust "vieta di fatto ogni forma di pubblicità alle professioni sanitarie".

Inoltre, il divieto di ""qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo" nelle comunicazioni al pubblico, per il Garante della Concorrenza è vago e incerto, al punto da esporre i professionisti "a qualsiasi intervento disciplinare degli Ordini".  Introducendo dubbi sulla legittimità del ricorso allo strumento pubblicitario promozionale, la norma disincentiva i professionisti, i quali- osserva l'Agcm- non è attraverso la pubblicità sanitaria che garantiscono "la sicurezza dei trattamenti sanitari", bensì attraverso la loro "diligenza professionale".

L'Antitrust, infine, in ragione delle numerose contraddizioni con le norme sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni, prefigura conflitti di competenze con l'Agcom: fino ad ora, l'Agenzia delle Comunicazioni non aveva alcuna potestà di intervento sulla pubblicità sanitaria dei professionisti.

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