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CONFERENZA DELLE REGIONI

Fauna selvatica, le guardie non bastano: istituire l'operatore abilitato

Fauna selvatica, le guardie non bastano: istituire l'operatore abilitato
Le Regioni chiedono al Governo di modificare l'articolo 19 della legge sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio.
Proprietari, guardie forestali e guardie comunali non bastano più a fronteggiare la proliferazione della fauna selvatica. Per questo, le Regioni hanno impegnato il Governo ad istituire una figura professionale ad hoc, modificando la normativa statale, anche alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale.

Con un ordine del giorno - consegnato all'esecutivo nella Conferenza Stato-Regioni del 22 giugno - si chiede la "tempestiva" modifica dell' articolo 19 della legge 157/92, con la finalità di introdurre la figura dell’"operatore abilitato".

L'articolo 19 disciplina il controllo della fauna selvatica, disponendo che le Regioni  possano autorizzare piani di abbattimento, la cui attuazione è affidata alle "guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali", anche avvalendosi:
-dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di lincenza per l'esercizio venatorio
-delle guardie forestali
-delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

La  Corte Costituzionale ha confermato che  le sole figure di cui le "guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali" si possono avvalere  sono "tassativamente" quelle previste dalla legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali.
Esprimendosi su una legge regionale della Liguria, il 14 giugno scorso la Corte ha infatti ritenuto "che l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente". Ne consegue, pertanto "l'illegittimità costituzionale" della norma ligure, che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati.

Le Regioni osservano che l’incremento della fauna selvatica ha reso necessario il ricorso sempre più frequente ai piani di controllo, per far fronte ai danni alle produzioni agricole anche nei territori preclusi all’esercizio venatorio, e che i soggetti individuati dalla legge "non sono in numero sufficiente a fare fronte ai problemi che il proliferare della fauna selvatica crea anche alla popolazione civile".  Del resto, molte Regioni "sono già ricorse all’ausilio di operatori appositamente formati e abilitati per contenere i danni della fauna selvatica".

Da qui la proposta al Governo di contemplare anche "operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi".


Ordine del giorno: modifica dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"