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DALLA DGSAF

BTV, chiarimenti sul dispositivo dirigenziale del 10 marzo

BTV, chiarimenti sul dispositivo dirigenziale del 10 marzo
La Direzione Generale della Sanità Animale ha diffuso chiarimenti sull'applicazione di alcune misure previste dal vigente dispositivo.

Acquisiti i pareri del Centro di referenza nazionale presso l’IZS Abruzzo e Molise, la DGSAF del Ministero della Salute ha fornito alcune precisazioni sul vigente dispositivo dirigenziale emanato il 10 marzo scorso.  I chiarimenti riguardano la visita clinica degli ovini con destinazione macello, le modalità di campionamento, le movimentazioni e le registrazioni.


Visita clinica degli ovini con destinazione macello (paragrafi 1.1., 1.3.)
In riferimento all’obbligo di visita clinica degli ovini con destinazione macello, tenuto conto delle ulteriori garanzie sanitarie previste per dette movimentazioni, considerato il basso livello di rischio rappresentato da dette movimentazioni, si ritiene che si possa procedere all’esenzione dell’obbligo della visita clinica anche per le movimentazioni previste nei suddetti paragrafi ad eccezione delle movimentazioni da macello di animali provenienti da aziende sede di focolaio (nota DGSAF prot. n. 7699 del 24 marzo 2017).

Modalità di campionamento
(paragrafo 2.2.3.)
Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti pervenute in merito alle modalità di applicazione del paragrafo 2.2.3., lo stesso è sostituito integralmente dal seguente:
2.2.3. Movimentazioni da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti.
Sono consentite le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne alle seguenti condizioni:
- entro 7 giorni prima della partenza devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo:
a. tutti i capi movimentati, per partite di consistenza inferiore al numero minimo di capi da prelevare (19) per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento;
b. un numero fisso di capi, includendo quelli che costituiscono la partita così come riportato in tabella 1, per partite di consistenza superiore al numero di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% L.C. in allevamento;
- il rilievo di anche un solo animale positivo al test PCR tra quelli testati determina il blocco della movimentazione della partita e, contestualmente, la registrazione da parte del Servizio veterinario del sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN).
- le spese dei test sono a carico del richiedente;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato;
- gli animali devono essere individualmente protetti da attacco di vettori mediante l’utilizzo di insetto repellenti da almeno una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto;
- le attestazioni degli avvenuti trattamenti devono essere rilasciate a firma rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali;
- il trasporto deve avvenire in vincolo sanitario direttamente all’azienda di destinazione, nella quale gli animali dovranno rimanere per almeno 60 giorni con il divieto di ulteriore movimentazione verso gli altri Stati membri dell’UE;
- la movimentazione deve essere notificata via fax/pec alla ASL di destino almeno 48 ore prima della partenza.

La nota ministeriale fornisce una Tabella che dettaglia il numero di capi da testare nell’allevamento di origine ai fini della movimentazione di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne.
Alle movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza per sierotipi diversi da quelli presenti nelle zone di restrizione di destinazione, si applicano le stesse condizioni previste al presente paragrafo.
La nota chiarisce inoltre che qualora la direzione delle movimentazioni sia a senso unico e tra zone geograficamente contigue, da una zona di restrizione per un sierotipo (es. BTV4) verso una zona di restrizione per più sierotipi compreso quello della zona di origine (es. BTV 1-4), a prescindere dall’età degli animali, si applica quanto previsto al capitolo 2.1., ossia esclusivamente il trattamento degli automezzi.

Registrazione delle movimentazioni in BDN
- Capitolo 3.
Relativamente alle difficoltà rappresentate da talune Associazioni di categoria circa il rispetto della tempistica di registrazione delle movimentazioni in BDN, si ritiene possibile innalzare a 5 giorni il termine massimo per effettuare detta registrazione.

Condizioni generali
– Capitolo 4.
Relativamente alla richiesta di chiarimenti inerenti i transiti attraverso stalle di sosta degli animali movimentati da vita, si riporta il testo facente fede:
“Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta è consentito solo ed esclusivamente nell’ambito delle stesse zone soggette a restrizione per lo/gli stesso/i sierotipo/i.
Non è invece consentita la movimentazione di animali delle specie sensibili attraverso stalle di sosta poste in zona di protezione e zona di sorveglianza verso zona indenne”.

Sul dispositivo dirigenziale del 10 marzo, la DGSAF ha diffuso una prima nota di chiarimenti il 27 marzo scorso e una nota di correzione il 14 marzo.

pdfNOTA_DGSAF_CHIARIMENTI_DISPOSITIVO_DEL_10_MARZO_2017.pdf263.35 KB