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NOTA DI CORREZIONE

Movimentazioni nelle zone di restrizione omogenee per sierotipo

Movimentazioni nelle zone di restrizione omogenee per sierotipo
La Direzione Generale della Sanità Animale ha diffuso una nota di correzione del dispositivo dirigenziale del 10 marzo.
L'errata corrige riguarda un refuso (Allegato B punto 2.2.2 - dispositivo dirigenziale 6478 del 10 marzo 2017) nelle misure relative alle movimentazioni nell’ambito delle stesse zone di restrizione omogenee per sierotipo (zona di protezione verso zona di protezione e zona di sorveglianza verso zona di sorveglianza oppure da zona di protezione verso zona di sorveglianza).

L'odierna nota ministeriale riporta interamente il passaggio corretto, ribadendo che le movimentazioni di animali delle specie sensibili all’interno delle stesse zone di restrizione, sono consentite alle seguenti condizioni:
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi e gli animali devono essere sottoposti a un trattamento rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati;
- la movimentazione deve essere notificata via fax/pec alla ASL di destino 48 ore prima della partenza;
In caso di movimentazioni che prevedono il transito in parte del territorio nazionale con diversa qualifica sanitaria nei confronti della Blue Tongue l’invio deve avvenire alle seguenti condizioni:
- gli animali della specie ovina devono essere sottoposti a visita clinica da parte del Veterinario
Ufficiale entro le 24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni clinici. L’esito favorevole di tale visita deve essere riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza degli animali;
- prima del transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi, il carico deve essere completato all’interno della zona di restrizione di provenienza; il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida ed insetto repellente autorizzati.

Nei territori stagionalmente liberi non sono richiesti il trasporto nelle ore diurne e il trattamento con insetticidi e insetto repellenti.”

pdfERRATA_CORRIGE_DISPOSITIVO__6478_del_10_marzo_2017.pdf201.51 KB