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DDL COSTITUZIONALE

Titolo V, approvato il riparto delle competenze di Stato e Regioni

Titolo V, approvato il riparto delle competenze di Stato e Regioni
Ripartite le competenze fra Stato e Regioni in materia di salute, sanità e sicurezza alimentare. Rafforzato il cooordinamento informatico dei dati e dei database delle amministrazioni pubbliche.

L'assemblea della Camera ha approvato il Disegno di Legge Costituzionale che modifica, fra gli altri, il Titolo V della Costituzione Italiana e in particolare l'articolo 117. La previsione è contenuta nell'articolo 31 del Ddl Costituzionale (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione), sul quale sono state presentate 218 proposte emendative; solo quattro risultano approvate dall'Aula di Montecitorio. Ora il provvedimento torna al Senato.

Rispetto alla versione già approvata da Palazzo Madama, l'Aula di Montecitorio ha ulteriormente modificato il Titolo V, affidando allo Stato (emendamento 31.900) la competenza esclusiva sulle "politiche sociali". Pertanto, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato, in via esclusiva nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per i servizi sociali e per la sicurezza alimentare";

Lo Stato avrà l'esclusiva anche sull' ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, comprese le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per "assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale". Sempre allo Stato spetterà, fra le altre materie, la competenza esclusiva in fatto di istruzione universitaria, previdenza, sicurezza sul lavoro e sul coordinamento informativo e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; a quest'ultimo proposito, è stato approvato un emendamento rafforzativo delle prerogative dello Stato, affidandogli anche (emendamento 31.26) il coordinamento "dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche".

Spetta invece alle Regioni la potestà legislativa in materia di programmazione e organizzazione delle politiche sanitarie e sociali (l'Aula ha approvato un emendamento  (0.31.900.10) per correggere la formulazione da "servizi" sanitari e sociali in "politiche" sanitarie e sociali) oltre che- fra le altre materie-  la formazione professionale.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie ( e non più anche nelle 'funzioni'- emendamento 31.713) di competenza legislativa esclusiva.