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RECEPIMENTO

Movimenti e import di equidi nella Legge di delegazione europea

Movimenti e import di equidi nella Legge di delegazione europea
Fra le 42 Direttive che l'Italia si è impegnata a recepire per evitare infrazioni c'è la Direttiva 2009/158/CE.
Il provvedimento è relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Pur essendo una Direttiva senza termine di recepimento, il Governo italiano si è impegnato ad includerla nella Legge di delegazione europea 2013 ( che insieme alla Legge Europea 2013 allinea l'ordinamento nazionale a quello comunitario).

La direttiva 2009/158 si applica agli animali domestici o selvatici della specie equina (comprese le zebre) o asinina, o agli animali derivati dall'incrocio di tali specie. Possono essere accordate delle deroghe per gli equidi utilizzati a scopo sportivo, ricreativo o in manifestazioni culturali, o per quelli destinati al pascolo o al lavoro temporaneo in prossimità delle frontiere interne dell'Unione europea (UE).

Gli equidi spostati tra gli Stati membri:
•non devono presentare alcun segno di malattia al momento dell'ispezione, che deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono l'imbarco (soltanto gli equidi registrati in un libro genealogico (o suscettibili di esserlo) che sono oggetto di scambi intracomunitari sono sottoposti a tale ispezione);non sono stati a contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti l'ispezione;non devono essere animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia infettiva o contagiosa; devono essere identificati mediante un documento previsto dalla direttiva 90/427/CEE relativa alle norme zootecniche e genealogiche per gli scambi intracomunitari;non devono provenire da un'azienda oggetto di misure di divieto legate a una malattia infettiva o contagiosa.
Gli Stati membri non indenni da peste equina non possono spedire equidi in provenienza dalla parte di territorio considerata infetta, salvo se gli equidi: sono spediti in certi periodi dell'anno, in funzione dell'attività degli insetti vettori della malattia; non presentano alcun segno clinico di peste equina il giorno dell'ispezione; hanno subito la prova per la peste equina, con un risultato negativo; sono stati tenuti in quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni; sono stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto verso il luogo di spedizione.
Gli equidi debbono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione, accompagnati da un certificato sanitario (cfr. allegato III). I veicoli di trasporto debbono assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi. Gli esperti veterinari della Commissione possono procedere a controlli in loco.

Le importazioni in provenienza da paesi terzi - Tutti i paesi che desiderano esportare equidi in seno all'UE devono figurare in un elenco dei paesi autorizzati. Le autorizzazioni sono accordate in relazione alla situazione sanitaria degli equidi nei paesi terzi e alle garanzie che essi forniscono in materia di salute e benessere degli animali. Gli equidi devono provenire da un paese terzo o da una regione di un paese terzo: indenne da peste equina, indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana (VEE), indenne da sei mesi da durina e da morva. Si possono esigere ulteriori garanzie per malattie non esistenti nel territorio dell'UE.
Gli equidi devono aver soggiornato ininterrottamente per un certo periodo nel territorio (o in parte del territorio) del paese terzo esportatore. Peraltro, gli equidi devono essere identificati ed essere scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore. I controlli sono effettuati dagli esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione.


Le legge di delegazione europea conferisce al Governo la delega a recepire entro 24 mesi con decreto legislativo un lungo elenco di direttive già scadute o prossime alla scadenza. Per la precisione 42.Fra queste la Direttiva 010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento scaduto il 10 novembre 2012), la Direttiva 2009/156/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi e la Direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

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