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Il CCNL della dirigenza SSN discrimina i cittadini UE

Il CCNL della dirigenza SSN discrimina i cittadini UE
L'esperienza nella UE varrà ai fini del trattamento economico in Italia. Ottemperato il principio di libera circolazione dei lavoratori.
La Legge Europea 2013 approvata dal Consiglio dei Ministri apporta una modifica al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, il quale sancisce che le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori. La modifica fa seguito alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell' Italia per discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, "derivante della normativa contenuta nei contratti collettivi applicabili all'area della dirigenza medica e veterinaria, i quali prevedono, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di esclusività, nonché degli altri trattamenti economici e professionali ivi previsti, un'anzianità di servizio di un certo numero di anni, da maturarsi senza soluzione di continuità".

Tale clausola di continuità del servizio prestato, pur applicandosi anche ai cittadini italiani, provocherebbe, secondo la Commissione europea, "un'indiretta discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare la propria attività professionale presso strutture sanitarie pubbliche in Italia, in quanto il trasferimento, a tal fine, dal loro Stato di provenienza, determina inevitabilmente l'interruzione del rapporto di lavoro.

Per questi motivi, all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 viene aggiunto un secondo periodo che sancisce che, relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

La legge 735 disciplina il riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero da sanitari italiani, presso le strutture sanitarie da essa individuate, ai fini della partecipazione a concorsi pubblici per sanitari banditi in Italia, riconoscendo tale attività come titolo valutabile nei concorsi medesimi. Lo scopo è dunque quello di eliminare la discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri.

pdfLA_MODIFICA_DEL_DECRETO_59_NELLA_LEGGE_EUROPEA_2013.pdf126.9 KB