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SANZIONI

Galline ovaiole: le norme per rimediare all'infrazione UE

Galline ovaiole: le norme per rimediare all'infrazione UE
Il Ministero della Salute ha già inserito nella "Legge Europea" le norme che eviteranno il procedimento. Eccole.
Italia deferita alla Corte di Giustizia Europea per non avere attuato correttamente la direttiva che vieta l'allevamento in batteria delle galline ovaiole. La Commissione Europea insiste che l'Italia ha avuto molti anni di tempo a disposizione per conformarsi alla Direttiva 1999/74 e che non averlo ancora fatto comporta distorsioni del mercato della concorrenza europea.

La transizione morbida dal nuovo al vecchio regime comportava la graduale adozione di gabbie modificate, divenute obbligatorie il 1 gennaio 2012. Ora i Paesi, come l'Italia e la Grecia, che non si sono adeguati pongono in condizioni di svantaggio quegli allevatori europei che invece hanno investito per mettersi in regola. Il processo di adeguamento è stato costoso è ha comportato una contrazione della produzione comunitaria di uova e un aumento delle importazioni da Paesi Terzi, che- è stato fatto notare- non danno le stesse garanzie di salute e benessere animale. In Francia, primo Paese produttore, il taglio è stato del 20%.

Ora la Corte Europea potrebbe chiedere all'Italia il pagamento di una penalità, il cui importo è commisurato alla gravità dell'infrazione, ma che con tutta probabilità non verrà nemmeno richiesto. A bloccare la procedura è stato infatti l'inserimento nel Ddl "Legge Europea" (che da quest'anno sostituisce la Legge Comunitaria) le norme che allineano il nostro Paese alle richieste dell'Europa. Il Ministero della Salute ha precisato che il Governo ha anche acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e che il provvedimento di legge potrà essere presentato alle Camere.

L'articolo 16 (Capo IV Disposizioni in materia di sanità pubblica) della Legge Europea 2013 modifica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 267/2003 che viene sostituito dal seguente:

«ART. 7 (Sanzioni amministrative)
I. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da curo 3.100 a curo 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.
4. L'Autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

pdfSCHEMA_DI_DDL_LEGGE_EUROPEA_2013.pdf5.8 MB