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BLU TONGUE

Modifiche all’utilizzo di vaccini nella Legge di Stabilità

Modifiche all’utilizzo di vaccini nella Legge di Stabilità
Per effetto di un emendamento del Governo sono in vigore gli aggiornamenti sulla profilassi della Lingua Blu.
Si tratta di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relative all'utilizzo dei vaccini per l'eradicazione della malattia. All'articolo 349 della Legge di Stabilità, il Decreto 225/2003, viene integrato con disposizioni sui vaccini vivi attenuati, sulla loro utilizzazione e sulle autorizzazioni da parte del Ministero della Salute. L'attuazione delle nuove disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ricadono, infatti, tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 349 della Legge di Stabilità 2013 (Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012):

349. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Vaccinazione). 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:
a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome;
b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.
2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:
a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»;
c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;
d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».