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VACCINI VIVI ATTENUATI

Vaccinazione contro la Lingua Blu, emendamento del Governo

 yourfile3Durante l'esame della Legge di Stabilità, il Governo ha presentato modifiche alla disciplina delle profilassi della Blu Tongue. La misura, presentata all'interno della Legge di Stabilità 2013,  prevede che al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, siano apportate modificazioni  all'articolo 2, comma 1, con l'aggiunta della lettera «i-bis) relativa ai vaccini vivi attenuati, ovvero quei i vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.

Sostituito interamente l'articolo 5 del decreto 225/2003 relativamente alla vaccinazione. Il nuovo articolo recita:  1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:   a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale «G. Caporale» di Teramo sentite le regioni e province autonome; b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

Inoltre, ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare: a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;  b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.»; c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati.»;

Infine, all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».

Dalle nuove misure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.