• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31380
FISCO

Irap: non la paga il medico che si appoggia alla clinica altrui

Irap: non la paga il medico che si appoggia alla clinica altrui
Il professionista paga l'Irap solo quando la struttura che lo coadiuva nella sua attività l'ha fondata lui e non quando si appoggia a una struttura gestita da altri.
La Cassazione ha accolto il ricorso di un medico che lamentava il mancato rimborso dell'Irap per la parte di guadagni percepiti in relazione al suo lavoro in clinica e non mediante il suo studio. A questa considerazione è giunta la Corte di cassazione con un'ordinanza, la n. 9692 del 13 giugno 2012, già destinata alla massimazione ufficiale.

Dice espressamente la Cassazione che,  ai fini della soggezione a Irap dei proventi di un professionista, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia «autonoma», cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. “Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata».

L'assoggettamento a imposizione Irap dei soggetti esercenti arti o professioni richiede la prova dell' esistenza di un'autonoma organizzazione, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvolga in modo non occasionale di lavoro altrui (viene perciò tassata la sentenza di merito che aveva affermato l'applicazione dell'imposta a un ragioniere che esercitava l'attività di sindaco e consulente utilizzando le strutture di terzi».

Ma non è ancora tutto. Ad avviso del Collegio di legittimità è assolutamente indifferente se il professionista guadagna molto oppure no. Spetterà ai giudici tributari capire, e sul fronte pratico questo potrebbe creare qualche difficoltà, quanto è stato percepito in virtù dell'organizzazione altrui e quanto in virtù della propria. Anche nel caso del medico sottoposto all'esame della Suprema corte, sarà la ctr di Roma a stabilire quali introiti sono tassabili perché derivanti dall'attività di studio e quali no perché riferibili alla clinica.