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RIFORMA

LAVORO: I PROFESSIONISTI SONO VERE PARTITE IVA

LAVORO: I PROFESSIONISTI SONO VERE PARTITE IVA
Sono circa 60 gli emendamenti all'articolo 9 della Riforma del Lavoro. Ne ha presentati anche il Presidente della Commissione Lavoro del Senato "nell'intento di limitare le presunzioni di irregolarità e i conseguenti effetti di conversione in rapporti rispettivamente subordinati e di collaborazione coordinata". Dovrà essere più chiaro che i liberi professionisti iscritti agli Ordini sono "vere Partita IVA".
Dopo la presentazione di circa 1000 emendamenti complessivi, le "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (Relatori Sen Castro e Treu) sono al centro dei lavori dell'undicesima Commissione del Senato. Con l'articolo 9, il Governo intende regolarizzare le "false partite IVA, ponendo delle condizioni in presenza delle quali il committente è tenuto ad assumere il collaboratore come co-co-co oppure come lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

L'articolo 9 fa salvi i rapporti di lavoro fra professionisti iscritti all'Albo, le cui partite IVA non sono in discussione. Il testo del Governo considera 'vere partite Iva' le collaborazioni il cui contenuto sia riconducibile alle attività professionali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione agli Albi.

Tuttavia, la formulazione del testo non risulta sufficientemente esplicita. Per questo diversi emendamenti propongono di precisare il testo-Fornero, escludendo espressamente dalle nuove norme tutte le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli Albi; un altro emendamento propone di escludere non solo le collaborazioni dei professionisti iscritti agli Albi ma anche i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza specifica nella fase operativa. Alcuni senatori, fra cui l'ex Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, propongono la soppressione dell'intero articolo 9.

Sul fronte delle Partite Iva, Confprofessioni- che sta seguendo da vicino l'iter della riforma- osserva: "Ci troviamo di fronte ad una disposizione che se dovesse trovare definitiva approvazione nei termini indicati dal disegno di legge e successivamente non fosse accompagnata da adeguate interpretazioni porterà ad effetti negativi". Sull'urgenza di contrastare gli abusi con titolari di Partita Iva, Confprofessioni è stata l'unica organizzazione a porre all'attenzione del Governo la necessità di tenere nella dovuta considerazione l'attività libero professionale.

"L'esigenza – fa notare Confprofessioni- è quella di estendere, attraverso politiche di promozione, tutele di welfare a quei lavoratori e quelle lavoratrici che, nonostante la loro autonomia funzionale, svolgono la loro attività in posizione di dipendenza economica (esclusiva o prevalente) rispetto ad un unico committente. Deve d'altronde tenersi in conto che soprattutto nell'ambito delle prestazioni professionali svolte all'interno degli studi, questa tipologia rappresenta il "trampolino di lancio" soprattutto per i giovani professionisti che con tale opportunità di lavoro si affacciano nel mercato".

Art. 9. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.».
2. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.