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Compenso scritto: più informazione al cliente

Compenso scritto: più informazione al cliente
L'obbligo di pattuire per iscritto il compenso dovuto al professionista e di presentare, nero su bianco, il preventivo di spesa offre più di una chiave di lettura. In ogni caso il cliente dovrà ricevere più informazioni per decidere. Per aumentare la trasparenza si riduce l'asimmetria informativa. Il testo del decreto-liberalizzazioni.

L'obbligo di pattuire per iscritto il compenso dovuto al professionista e di presentare nero su bianco al cliente il preventivo di spesa offre più di una chiave di lettura.

Nelle intenzioni dichiarate del Governo, l'articolo 9 ( Disposizioni sulle professioni regolamentate) del decreto liberalizzazioni approvato il 20 gennaio, è finalizzato a: 1. accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico; 2. accrescere la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l'opera intellettuale; 3. consentire una migliore scelta nell'ambito del mercato concorrenziale.

Recita l'articolo 9: "Il Compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo".

La norma era già stata ventilata nei mesi scorsi, con l'adozione della Manovra d'agosto, la stessa che ha introdotto la segnalazione per mancata emissione della fattura. Allora venne accantonata, ma gli osservatori economici vollero leggervi una ulteriore strategia di emersione del sommerso e di controllo dei proventi effettivi degli studi professionali.

Si tratta, comunque la si voglia vedere, di una previsione che - è sempre il Governo a dirlo "intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista, assecondando una tendenza già ampiamente affermatasi in ambito comunitario e nazionale".

Meno asimmetria informativa dunque, più comunicazione fra cliente e professionista. Una forma di "consenso informato" sui costi della prestazione che rappresenterà un obbligo deontologico, la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Il provvedimento va di pari passo con l'abolizione delle tariffe per tutte le professioni intellettuali regolamentate. Una abrograzione tuttavia non assoluta: come da richiesta del Cup al Ministro della Giustizia, Paola Severino, resteranno valide in sede di liquidazione giudiziale. Saranno definite con decreto ministeriale: "Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante". (articolo 9, comma 2 decreto-liberalizzazioni).

pdfDL LIBERALIZZAZIONI TESTO AL 23 GENNAIO 2012.pdf1.07 MB