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LA RESA DELL’INPS SULLA GESTIONE SEPARATA

LA RESA DELL’INPS SULLA GESTIONE SEPARATA
La contribuzione soggettiva alla cassa di categoria esonera il professionista dalla gestione separata INPS. La manovra di luglio (legge n. 111/2011) ha messo la parola fine alla diatriba tra Inps e casse privatizzate con effetto retroattivo. Disposizioni dal'INPS per risolvere i contenziosi in atto e gli accertamenti subiti.

La manovra di luglio (legge n. 111/2011) ha messo la parola fine alla diatriba tra Inps e professionisti over65 (pensionati) sulla contribuzione alla gestione separata dei redditi professionali: questi redditi sono esclusi dalla contribuzione all'Inps. La novità è arrivata come interpretazione autentica della norma della legge n. 335/1995, dunque con effetto retroattivo. Pertanto, vale anche per il contenzioso in atto tra pensionati e Inps, tra cui gli accertamenti dell'operazione Poseidone.

E proprio con riferimento a questi accertamenti l'Inps dà chiarimenti su come operare e quali controlli effettuare nei casi d'istanze di annullamento partendo dal caso dei commercialisti. I professionisti, i quali hanno regolarmente versato il contributo alla cassa e successivamente ne hanno ottenuto la restituzione, non devono essere iscritti alla gestione separata. L'Inps e la cassa commercialisti procederanno alla verifica dei soggetti interessati alla restituzione dei contributi per eventuali confronti e annullamenti automatici degli accertamenti.

In merito agli accertamenti dei pensionati che continuano a svolgere attività dopo la pensione l'Inps spiega che tali accertamenti possono essere annullati verificando che l'attività esercitata rientri nella competenza della cassa. Gli accertamenti che restano attivi, invece, sono quelli che si riferiscono ai redditi prodotti da attività dichiarate con codici Ateco riferiti sia ad attività iscrivibili alle casse che alla gestione separata e per i quali non risulta pagato il contributo soggettivo alla cassa.

Nel primo caso l'iscrizione alla cassa e il pagamento del solo contributo integrativo non è motivo di annullamento dell'accertamento perché non è stato assolto il pagamento del contributo soggettivo. Per il secondo caso, solo il mancato esercizio della facoltà d'opzione può essere motivo di accoglimento dell'istanza di annullamento. In tal caso, verrà fatta segnalazione alla cassa per le operazioni successive di recupero del contributo soggettivo.

I chiarimenti son contenuti in due messaggi INPS: Messaggio 03/08/2011, n. 15783 e Messaggio 12/08/2011, n. 16336.