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PROVE PER L’ACCERTAMENTO FISCALE SUL VETERINARIO

PROVE PER L’ACCERTAMENTO FISCALE SUL VETERINARIO
Un medico veterinario aveva avuto la meglio sul Fisco, ma le dichiarazioni della ex-moglie sono diventate rilevanti nel processo tributario. Per la Cassazione, le dichiarazioni rese da terzi integrano e rendono definitivo l'accertamento induttivo. L'ex coniuge aveva fornito un nutrito elenco di clienti del marito nonché documentazione informale ed extracontabile dalla quale si desumeva la mancata fatturazione.

Le dichiarazioni rese dalla ex moglie integrano e rendono definitivo l'accertamento induttivo. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 14055/11.

La Corte si è trovata alle prese con una vicenda particolare che ha visto protagonista un medico veterinario che aveva ricevuto degli avvisi di accertamento basati sugli standard che avevano elevato il reddito dichiarato sul fronte Irpef e Iva relativamente agli anni di imposta 1995, 1996 e 1997. Nei precedenti giudizi di merito il privato aveva avuto la meglio con la motivazione che le prove basate su dichiarazioni della moglie nonché di terzi fossero prive di rilevanza nel processo tributario.

Diversa, invece, la posizione della Cassazione. È stato rilevato innanzitutto che bene ha fatto l'Ufficio a procedere con l'accertamento induttivo. Nel caso concreto non si trattava di una rettifica basata sulla sterile applicazione di numeri. Tutto il materiale fornito dalla ex moglie ha trasformato le presunzioni in gravi, precise e concordanti così come richiesto dall'articolo 2729 del Codice civile. Questo perché la donna aveva fornito all'amministrazione un nutrito elenco di clienti del marito nonché documentazione informale ed extracontabile dalla quale si desumeva la mancata fatturazione della maggior parte delle prestazioni eseguite dal contribuente nei panni di medico veterinario. Non solo. La ex aveva anche procurato un'agenda da cui emergeva la presenza di un altro veterinario che era stato chiamato a sostituire il marito nel periodo di ferie così da evidenziare ancora una volta come fosse stata completamente omessa la fatturazione delle prestazioni e delle spese di famiglia. Come se non bastasse, poi, emergevano anche ingenti versamenti sul conto corrente dei coniugi.

La Corte ha puntualizzato che «il potere di accertamento dell'Ufficio così come delineato dagli articoli 39 del Dpr 600/1973 e 54 del Dpr 633/1972 una volta che l'amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente e abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest'ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da altre incombenze».

A maggior ragione in presenza di dichiarazioni che, pur non potendo costituire una testimonianza, rappresentano indizi tali da costituire da subito presunzioni gravi, precise e concordanti.

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf