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PROTEZIONE VITELLI E SUINI, DUE DECRETI IN CDM

PROTEZIONE VITELLI E SUINI, DUE DECRETI IN CDM
Sono all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri due decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2008/119/CE e 2008/120/CE recanti norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini. I provvedimenti sono presentati in fase di esame preliminare. Sono all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri due decreti legislativi ( Presidenza e Salute) per l'attuazione delle direttive 2008/119/CE e 2008/120/CE recanti norme minime per la protezione dei vitelli e dei suini. I provvedimenti sono presentati in fase di esame preliminare.

La direttiva 2008/119/CE stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso. È scientificamente riconosciuto che i vitelli abbisognano di condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie.

Pertanto, i vitelli dovrebbero essere allevati in gruppo. Il sistema di alloggiamento dei vitelli, siano essi raggruppati o in box individuali, dovrebbe prevedere sufficiente spazio per consentire un minimo di esercizio fisico, contatti con altri bovini e movimenti normali, sia in piedi che coricati. nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento.

Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

La Direttiva 2008/120/CE stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e vuole "garantire un equilibrio tra i vari aspetti in gioco: il benessere, inclusa la salute degli animali, le considerazioni economiche e sociali e l'impatto ambientale".
I suini traggono beneficio da un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo.

Il loro benessere sembra essere pregiudicato da forti restrizioni di spazio. Qualora i suini siano tenuti in gruppo, per il loro benessere è opportuno adottare adeguate misure di protezione. Quando dispongono di libertà di movimento e si trovano in un ambiente complesso, le scrofe preferiscono avere interazioni sociali con gli altri suini. Dovrebbe essere pertanto vietato tenere le scrofe in uno stretto isolamento continuo.

Il mozzamento della coda e la troncatura o la levigatura dei denti possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato. La castrazione provoca spesso un dolore prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche sono quindi nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza. Occorre pertanto introdurre norme che garantiscano pratiche migliori.

La Direttiva stabilisce che le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione, devono essere praticate da un veterinario o- recita la Direttiva- da altra persona formata ai sensi dell'articolo 6, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Allegati
pdf DIRETTIVA 2008 119 CE.pdf
pdf DIRETTIVA 2008 120 CE.pdf