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INTERVENTI CHIRURGICI: VIETATI COME DA CONVENZIONE

INTERVENTI CHIRURGICI: VIETATI COME DA CONVENZIONE
L'Ordinanza 22 marzo 2011 aggiorna i divieti alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione Europea di Strasburgo: spariscono le eccezioni alla caudotomia per motivi di standard di razza. Gli interventi chirurgici finalizzati a modificare l'aspetto del cane sono disciplinati secondo l'articolo 10 della Convenzione Europea sulla protezione degli animali da compagnia. Divieto esteso alle esposizioni. L'Ordinanza 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani aggiorna i divieti alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione Europea di Strasburgo.

Per quanto riguarda gli interventi chirurgici nei cani, spariscono dunque le eccezioni alla caudotomia per motivi di standard-FCI (Federazione Cinologica Internazionale) e tutte le mutilazioni sono disciplinate come da articolo 10 della Convenzione.

In base all'articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione, gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. Lo stesso articolo 10 autorizza solo alcune eccezioni: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione.

Altra novità della nuova Ordinanza, il fatto che anche le esposizioni, oltre la vendita e la commercializzazione, sono espressamente indicate fra le situazioni vietate agli animali sottoposti ad interventi chirurgici eseguiti in violazione della Convenzione Europea.

Restano ferme le finalita' curative e con modalita' conservative certificate da un medico veterinario. Al di fuori di quanto previsto dall'Ordinanza, le violazioni sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Resta ora da chiarire la portata della nota del Ministro Ferruccio Fazio che alcune settimane fa dava una serie di "indicazioni tecniche" su come intendere le eccezioni ammesse dalla Convenzione in fatto di caudotomia, "nell'interesse dell'animale".

In seguito a questo intervento, l'ANMVI ha scritto al Ministro prospettando la necessità di un approfondimento della materia con la Categoria. L'Associazione ravvisa infatti nelle indicazioni del Ministro possibili incompatibilità con le norme penali sul maltrattamento animale, alle quali potrebbero essere esposti i medici veterinari se non sorretti da ulteriori, necessari chiarimenti relativamente alle deroghe ammesse dalla Convenzione e dalla Legge di ratifica italiana.

Allegati
pdf ORDINANZA 3 marzo 2009 TESTO AGGIORNATO ALLE MODIFICHE.pdf