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NUOVA ORDINANZA SUI CANI AGGRESSIVI

NUOVA ORDINANZA SUI CANI AGGRESSIVI
E' entrata in vigore l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011 che differisce e modifica le misure per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. Le novità riguardano principalmente i percorsi formativi e gli interventi chirurgici vietati. Durata: ventiquattro mesi. Il nuovo testo aggiornato. E' in vigore dal 13 maggio 2011, l'Ordinanza 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.

L'Ordinanza mantiene in vigore per ventiquattro mesi le previgenti disposizioni - poichè "continua a sussistere la necessita' di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari sia il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani"- e vi apporta alcune modificazioni.

Le novità riguardano essenzialmente le modalità organizzative dei percorsi formativi per i detentori/proprietari e i divieti di mutilazione, aggiornati alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia.

In particolare, per migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumita' pubblica, il provvedimento introduce la figura del "responsabile scientifico" a "garanzia della corretta modalita' di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi" rivolti ai detentori e ai proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura. Il responsabile scientifico è individuato dal Comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, " tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna".

Per i percorsi formativi facoltativi, finalizzati al rilascio del "patentino", la collaborazione con gli Ordini, le Facoltà e le Associazioni Veterinaria diventa una eventualità: i percorsi sono infatti "organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali". I Comuni, è scritto nel nuovo testo, "possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali".

I proprietari obbligati alla frequenza, a pagamento, dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni, non più sulla base dei dati in anagrafe canina, ma "su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio". E sono sempre i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato a stabilire le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».

Per quanto riguarda i divieti, l'Ordinanza 22 marzo 2011 li aggiorna alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione Europea di Strasburgo: spariscono le eccezioni alla caudotomia per motivi di standard FCI e tutte le mutilazioni sono disciplinate come da articolo 10 della Convenzione. Anche le esposizioni, oltre la vendita e la commercializzazione, sono inserite fra le situazioni di divieto per gli animali sottoposti ad interventi chirurgici vietati.

Allegati
pdf ORDINANZA 3 marzo 2009 TESTO AGGIORNATO ALLE MODIFICHE.pdf