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L’AMMINISTRATORE PUO’ FAR RIMUOVERE LA TARGA

L’AMMINISTRATORE PUO’ FAR RIMUOVERE LA TARGA
Non configura una turbativa del diritto del professionista la lettera dell'amministratore del condominio con la quale si intima la rimozione della targa affissa senza autorizzazione. È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza numero 10347 dell'11 maggio 2011, ha accolto il ricorso presentato da una amministratrice di condominio. Non configura una turbativa del diritto del professionista la lettera dell'amministratore del condominio con la quale si intima la rimozione della targa affissa senza autorizzazione.

È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza numero 10347 dell'11 maggio 2011, ha accolto il ricorso presentato da una amministratrice di condominio contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva bollato una lettera da questa scritta per la rimozione di una targa di un avvocato come turbativa del diritto.

In particolare la seconda sezione civile ha sottolineato che "qualora l'amministratore di condominio si rivolga a uno dei condomini sollecitandogli il rispetto delle leggi o del regolamento vigenti, non è configurabile atto di turbativa del diritto qualora egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell'ambito dei poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 c.c.".

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf