È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza numero 10347 dell'11 maggio 2011, ha accolto il ricorso presentato da una amministratrice di condominio contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva bollato una lettera da questa scritta per la rimozione di una targa di un avvocato come turbativa del diritto.
In particolare la seconda sezione civile ha sottolineato che "qualora l'amministratore di condominio si rivolga a uno dei condomini sollecitandogli il rispetto delle leggi o del regolamento vigenti, non è configurabile atto di turbativa del diritto qualora egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell'ambito dei poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 c.c.".
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