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SANZIONI PER RICETTE: VINCONO I VETERINARI

SANZIONI PER RICETTE: VINCONO I VETERINARI
Hanno vinto i veterinari ricorrenti. Per il Giudice di Pace "l'opposizione è fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto". Le sanzioni comminate dalla ASL per compilazione irregolare di ricetta veterinaria non ripetibile sono state annullate. La multa era stata elevata in seguito ad ispezioni in farmacia risalenti al 2008.

Tre medici veterinari avevano "patteggiato" ottenendo uno sconto del 50% sulla sanzione, ma altri tre, a luglio del 2010, avevano presentato ricorso e oggi hanno vinto. Per il Giudice di Pace "l'opposizione è fondata" e pertanto le sanzioni comminate (1.549 euro a ricetta) dalla ASL sono state annullate.

I fatti risalgono al 2008, in seguito ad ispezioni in farmacia. La ASL contestava ai medici veterinari la compilazione e la presentazione in farmacia di una ricetta veterinaria non ripetibile "irregolare", in quanto mancante del nome, cognome e domicilio del proprietario dell'animale e della specie animale (un cane sottoposto a terapia dermatologica) a cui era destinato il medicinale veterinario.

Vizi formali e sanzioni spropositate, aveva fatto notare l'ANMVI, per situazioni prive di rischi per la sicurezza alimentare. Un eccesso sanzionatorio riconosciuto dallo stesso Ministero della Salute.

Invece, secondo la ASL si trattava di violazione dell'articolo 167 del TULLSS (oltre che dell'allegato III par 5 del Decreto Legislativo 193/2006) dunque punibile ai sensi dell'articolo 358, comma 2 del TULLS. Ma per i legali dei ricorrenti, la normativa veterinaria (allegato III, par 5 del decreto Legislativo 193/06) concerne solo le caratteristiche delle ricette che debbono essere redatte in triplice copia, pertanto "non esistendo alcun regolamento speciale o generale in materia di prescrizioni di medicinali veterinari, non è ammessa l'applicazione in via analogica di altra normativa".

Il Giudice di Pace ha accolto la tesi dei legali e ha anche rilanciato la questione al farmacista: "non è possibile ritenere che la stessa possa essere ritenuta valida ed accettata da un professionista attento come deve essere il farmacista, nei cui confronti dovrebbe essere verificata da parte dell'ASL la violazione della normativa del TULLSS".

Spetta poi all'Amministrazione resistente dimostrare la fondatezza della pretesa sanzionatoria e, quando non vi sono prove sufficienti di responsabilità, va accolta l'opposizione del medico veterinario. Responsabilità che nel caso in questione non sono emerse. La ASL ipotizzava inoltre il concorso di colpa, ma per il Giudice "doveva dimostrarsi che il ricorrente fosse conscio di compiere la violazione addebitatagli, "in combutta" con il farmacista". Dimostrazione che non è stata fornita.

I legali di parte veterinaria non hanno nemmeno trascurato di far notare che  la ricetta relativa a medicinali destinati ad animali da compagnia "deve essere conservata per sei mesi, dopo di che deve essere distrutta in base alla legge sulla privacy, "con la conseguenza che l'accertamento in questione era stato effettuato su una prescrizione apposta su un documento che non avrebbe dovuto esistere, quindi palesemente nulla o inefficace".