• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

UCCELLI, MODIFICHE AL REGISTRO DI DETENZIONE

UCCELLI, MODIFICHE AL REGISTRO DI DETENZIONE
Il Ministero dell'Ambiente ha modificato la disciplina relativa al registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. Escluse alcune categorie di detentori per alcune specie di uccelli. L'applicazione di una marcatura puo' essere sufficiente ad assicurare il monitoraggio dei flussi commerciali sul territorio nazionale.

L'applicazione di una marcatura, quale segno di identificazione individuale, puo' essere ritenuta sufficiente ad assicurare il monitoraggio dei flussi commerciali sul territorio nazionale. Ciò vale in particolare per alcune specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risultasse, in base ai dati disponibili, non significativo.

Lo stabilisce il nuovo  decreto del Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo scorso, "Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali".

In base al nuovo decreto le specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo sono: Agapornis fischeri, Agapornis personata, Agapornis roseicollis, Nandayus nenday, Neophema elegans, Padda oryzivora, Poephila cincta. 

Il decreto interviene anche sull'individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro e dei prodotti derivati dagli esemplari,  disciplinati dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro: i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 purche' denunciati e marcati secondo modalita' conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006; i soggetti che detengono solo temporaneamente, in conto visione ovvero per custodia o manutenzione o trattamenti, gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, essendo essi destinati, effettivamente ed oggettivamente sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilita' del soggetto commerciale titolare degli stessi; i soggetti che detengono solo temporaneamente gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, al fine di impiegarli per effettuare lavorazioni per conto terzi, essendo i prodotti in tal modo derivati destinati, effettivamente ed oggettivamente, sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilita' del soggetto commerciale titolare degli stessi; le imprese commerciali, anche all'ingrosso, di pesce fresco destinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie Anguilla anguilla, in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base della documentazione disponibile, per scopi alimentari; i soggetti che esercitano attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.».


Modifiche anche per i soggetti tenuti alla compilazione: dovranno richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvedera' alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovra' essere esibito ad ogni richiesta delle autorita' preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche, anche finalizzate all'attuazione di altre normative comunitarie e nazionali, che consentano comunque, la corretta compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del  registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato».