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SUINI, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DAL 17 DICEMBRE

SUINI, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DAL 17 DICEMBRE
Entrerà in vigore il 17 dicembre il Decreto n. 200/2010 del 26 ottobre 2010, che attua la Direttiva 2008/71/CE sull'identificazione e la registrazione dei suini. Il provvedimento è sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre. Controlli annuali da parte dei servizi veterinari delle Asl sull'applicazione del decreto. Check list per i piani regionali di controllo.

Entrerà in vigore il 17 dicembre il Decreto n. 200/2010 che attua la Direttiva 2008/71/CE sull'identificazione e la registrazione dei suini (qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici). Il provvedimento è sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre.

Il mezzo di identificazione è il "tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita". Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati.

Le aziende ("qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta") sono registrate dal Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che e' tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute.
Il detentore degli animali- ad eccezione della detenzione di un solo animale destinato al consumo personale - tiene ed aggiorna il registro aziendale degli animali. Il registro è composto da pagine numerate progressivamente, riportante il numero di animali presenti in allevamento e informazioni sulle movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse.

Il Servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del decreto. Il programma annuale dei controlli riguarderà almeno l'1 per cento del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le autorita' competenti ad eseguire i controlli si avvalgono della check list prevista dall'allegato III. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.