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IZS, CONFLITTO DI COMPETENZE STATO-REGIONI

IZS, CONFLITTO DI COMPETENZE STATO-REGIONI
Le Regioni possono attribuire ulteriori compiti agli Istituti Zooprofilattici? Ricorso dell'avvocatura di Stato alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge con cui la Regione Abruzzo ha disciplinato le funzioni dell'IZS di Teramo. La Regione si è attribuita la facoltà di assegnare ulteriori compiti all'Istituto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 5 maggio 2010, n. 13, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato il funzionamento dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise.

Per l'avvocatura dello Stato alcune norme sono "in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione", "che eccedono dalle competenze regionali contrastando con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella normativa statale di riferimento costituita dal decreto legislativo 270/1993".

Il ricorso precisa che le disposizioni contestate discendono da un Protocollo d'intesa stipulato fra il Ministero della Salute e le Regioni Abruzzo e Molise per il riordino e la valorizzazione dell'Istituto, tuttavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri contesta la facoltà che le Regioni Abruzzo e Molise si attribuiscono di assegnare all'Istituto "ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale", un compito che- secondo l'Avvocatura di Stato- spetta in via esclusiva allo Stato, sulla base di un "principio d'altra parte perfettamente coerente con la finalità costitutiva degli istituti zooprofilattici stessi , in quanto operanti nell'ambito della ricerca sperimentale scientifica e della tutela della igiene e sanità veterinaria, ambiti nei quali convergono non solo gli interessi di regioni e provincie autonome ma anche preminenti interessi di carattere nazionale conseguenti all'adempimento di obblighi internazionali comunitari".


Illegittimo pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, anche il prevedere forme di finanziamento statale per eventuali nuovi compiti di matrice regionale, come pure la presenza di un rappresentante del Ministero della Salute anzichè dell'Economia nel collegio dei revisori.

Censurati anche alcune modalità gestionali che" e tendono a delineare un assetto istituzionale dell'Ente "completamente difforme delineato dal decreto legislativo 270/93". Il legislatore statale ha infatti inteso realizzare il principio della separazione delle funzioni di indirizzo e verifica, delle funzioni di gestione e delle funzioni di controllo, attribuite rispettivamente al Consiglio di amministrazione, al direttore generale e al collegio dei revisori, ripartizione dei compiti che invece le norme regionali in esame obliterano completamente".