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QUALE REGISTRO PER GLI STUPEFACENTI?

QUALE REGISTRO PER GLI STUPEFACENTI?
Alla luce delle modifiche intervenute alla normativa sugli stupefacenti, l'ANMVI ha sollecitato una precisazione ministeriale volta a chiarire, senza equivoci, che i medici veterinari devono tenere il registro di carico e scarico la cui vidimazione, non più annuale, è in capo al Sindaco (o suo delegato). Nella nuova normativa figurano altri punti meritevoli di precisazioni. L'ANMVI è tornata ad interessare il Ministero della Salute sulla nuova disciplina degli stupefacenti. Alla luce delle modifiche al Testo unico degli stupefacenti, l'ANMVI ha chiesto una precisazione ministeriale volta a chiarire, senza dubbi, che i medici veterinari devono tenere il registro di carico e scarico la cui vidimazione, non più annuale, è in capo al Sindaco (o suo delegato).

La precisazione si rende necessaria a fronte degli equivoci a cui si stanno prestando le modifiche apportate dalla Legge 38/2010 al DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti),che non dicono con chiarezza quale tipologia di registro vada tenuta, a causa di un bisticcio formale nella scrittura degli articoli 60 e 42.

In particolare, con l' integrazione all'articolo 60, comma 1, del citato DPR ( I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione), il riferimento del legislatore si direbbe alla tenuta di un registro di entrata ed uscita che deve essere vidimato dal responsabile della Asl o suo delegato. Ma l'articolo 42, commi 3 e 4, parla di registro di carico e scarico; cambia anche la titolarità alla vidimazione che per il registro di carico e scarico è in capo all'autorità sanitaria locale (il Sindaco o suo delegato). E' dunque evidente che i registri di cui agli articoli 42 e 60 non sono lo stesso registro.

Anche nella parte del provvedimento che va a definire chi debba tenere il registro di carico e scarico, si riscontrano delle imprecisioni, tanto che i medici veterinari, menzionati al primo comma dell'articolo 42, non vengono più citati né nell'art. 42 (I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico) nè nell'art. 60: (I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro).

Anche in questo caso sarebbe opportuno un chiarimento e, se del caso, una correzione in fase di aggiornamento del DPR 309/1990, non solo per favorire l'esattezza e la comprensione del testo di legge, ma soprattutto per evitare incomprensioni e fastidi al medico veterinario che, in fase di approvvigionamento dei medicinali stupefacenti incontra ancora oggi più di una resistenza alla fornitura a causa di leggi tanto complesse quanto disconosciute dagli addetti ai lavori.

Infine, conclude la nota dell'ANMVI, appare opportuno che venga precisato se il registro finora in uso possa continuare ad essere utilizzato fino al suo esaurimento o se ogni veterinario debba procedere alla sua sostituzione col nuovo modello.

STUPEFACENTI, AGGIORNATE LE TABELLE