Al veterinario non possono essere comminate sanzioni in merito alla fabbricazione del mangime (art. 16.1 DLgs 90/93) per la quale non ha responsabilità. E non può nemmeno essere sanzionato il corretto impiego di questa premiscela, in piena sintonia con l'uso in deroga disciplinato dal Decreto Legislativo 193/2006: la diagnosi di una eventuale patologia orfana di farmaci consente l'uso in deroga, in una specie animale da reddito, con il farmaco registrato per un'altra specie pure da reddito anche se per un'altra patologia, qualsiasi sia la via di somministrazione del farmaco, mangime compreso.
"Nessuno degli organismi controllori - rimarca la nota della Federazione- ha provveduto a contestare la diagnosi della patologia per la quale è stata scelta l'opzione terapeutica econor/valnemulina. Nessuno degli organismi controllori può dunque sostenere che il veterinario non si sia rivolto all'opzione econor/valnemulina per una patologia orfana che non disponeva di un'altra opzione terapeutica, scelta che è, alla luce dei due impianti legislativi, assolutamente lecita".