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PIEMONTE, UNA LEGGE PER GLI ANIMALI ESOTICI

PIEMONTE, UNA LEGGE PER GLI ANIMALI ESOTICI
In Piemonte i possessori di animali esotici dovranno presentare domanda di autorizzazione alla detenzione. Pubblicata la Legge regionale che definisce le norme per la la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici. Istituito il centro di referenza regionale presso l'IZS. La Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Piemonte detta le norme per la detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici.

Sono considerati animali esotici "le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato naturale di libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica". La legge prevede che sia la Commissione regionale Animali Esotici a stabilire le "modalità per il riconoscimento delle specie esotiche". Per dare un "supporto tecnicamente e scientificamente qualificato" alla Commissione regionale viene istituito il Centro di Referenza regionale per gli Animali esotici presso l'IZS del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta.

I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco per il tramite del servizio veterinario della Asl. L'autorizzazione alla detenzione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale. L'idoneità alla detenzione viene valutata dal medico veterinario competente per territorio all'atto del sopralluogo ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il veterinario verifica le condizioni di detenzione nonché che il proprietario sia in possesso di adeguate conoscenze etologiche e pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali.

L'autorizzazione è richiesta anche svolgere attività di allevamento sia a scopo commerciale che non commerciale. Nel caso di allevamento finalizzato al commercio di animali è richiesta una attestazione di idoneità comprovante, fra gli altri, il possesso di adeguate conoscenze biologiche, fisiologiche ed etologiche-comportamentali degli animali. Commercianti e allevatori hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione promossi dalla Regione.

Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, vidimato dalla ASL in cui annotare le transazioni commerciali.

Allegati
pdf LEGGE R. PIEMONTE ANIMALI ESOTICI.pdf