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UE, REGOLAMENTO SUI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

UE, REGOLAMENTO SUI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI
Entrerà in vigore fra venti giorni il Regolamento Europeo 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. Tutte le sostanze farmacologicamente attive vengono elencate in ordine alfabetico in un unico allegato.

Entrerà in vigore fra venti giorni il Regolamento Europeo 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

Per tutelare la salute pubblica, le sostanze farmacologicamente attive erano state classificate sulla base delle valutazioni scientifiche della loro sicurezza, nei quattro allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90. L'allegato I conteneva l'elenco delle sostanze per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui, l'allegato II conteneva l'elenco delle sostanze per le quali non era necessario stabilire
un limite massimo di residui, l'allegato III conteneva l'elenco delle sostanze per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui provvisori e l'allegato IV conteneva l'elenco delle sostanze per le quali non potevano essere fissati livelli massimi in quanto i residui di tali sostanze costituiscono un rischio per la salute umana indipendentemente dal limite fissato.

Per ragioni di semplificazione, la Commissione Europea ha ritenuto necessario includere in un apposito Regolamento tali sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui, classificazione che deve essere presa in considerazione per quanto riguarda la possibilità di somministrare tali sostanze farmacologicamente attive ad animali da produzione alimentare.

Per facilitare la consultazione, tutte le sostanze farmacologicamente attive vengono ora elencate, in ordine alfabetico, in un unico allegato.

Allegati
pdf REGOLAMENTO CE 37 2010.pdf