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METICCIO MUORE, TRIBUNALE CONDANNA LA PENSIONE

METICCIO MUORE, TRIBUNALE CONDANNA LA PENSIONE
L'uccisione dell'animale domestico è danno non patrimoniale risarcibile, rientrante nell'ordinaria prevedibilità. L'ha stabilito il Tribunale di Rovereto. La tutela dell'animale di affezione, nel caso di specie, un cagnolino, deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile. Un meticcio di proprietà muore nella pensione per animali in cui era stato alloggiato dai proprietari. Nessuno assiste all'incidente, la cui dinamica non viene ricostruita, ma per il veterinario che presta i soccorsi risulta evidente l'estrema gravità delle condizioni in cui viene ritrovato il cane ("il cane decedeva a causa di uno stato di shock collasso cardio-circolatorio o trombo embolia polmonare con emorragia polmonare; nessun segno di lotta veniva riscontrato sul corpo dell'animale").

Anche in assenza di autopsia, il tribunale di Rovereto ha condannato i responsabili della struttura al risarcimento di danno non patrimoniale, concludendo che l'uccisione dell'animale domestico è danno non patrimoniale risarcibile, rientrante nell'ordinaria prevedibilità. La tutela dell'animale di affezione, nel caso di specie, un cagnolino, deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile.

Inoltre per i giudici, chi assume l'onere di custodire un animale deve, infatti, apprestare modalità tali da evitare che lo stesso fuoriesca dal recinto, essendo evidente che la fuga, od anche il suo semplice tentativo, ben può essere fonte di aggressioni o di sinistri.

La sentenza è particolarmente importante perché affronta un tema (quello del danno non patrimoniale da uccisione dell'animale di affezione) molto dibattuto in giurisprudenza e dottrina (fonte Altalex)