Anche in assenza di autopsia, il tribunale di Rovereto ha condannato i responsabili della struttura al risarcimento di danno non patrimoniale, concludendo che l'uccisione dell'animale domestico è danno non patrimoniale risarcibile, rientrante nell'ordinaria prevedibilità. La tutela dell'animale di affezione, nel caso di specie, un cagnolino, deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile.
Inoltre per i giudici, chi assume l'onere di custodire un animale deve, infatti, apprestare modalità tali da evitare che lo stesso fuoriesca dal recinto, essendo evidente che la fuga, od anche il suo semplice tentativo, ben può essere fonte di aggressioni o di sinistri.
La sentenza è particolarmente importante perché affronta un tema (quello del danno non patrimoniale da uccisione dell'animale di affezione) molto dibattuto in giurisprudenza e dottrina (fonte Altalex)