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PIU’ CHIARI I REDDITI IN FORMA ASSOCIATA

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28725 del 23 dicembre 2005, ha accolto il ricorso di un medico al quale erano stati addebitati gli introiti di visite da lui materialmente eseguite ma che, di fatto, erano andati allo studio con il quale era associato. L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano in fase di accertamento del reddito di un dentista aveva determinato un reddito superiore a quello dichiarato attribuendogli 49 parcelle risultate a suo nome anche se eseguite per uno studio associato per conto del quale il medico aveva svolto attività professionale. Queste parcelle erano emerse dai costi che i suoi pazienti avevano portato in detrazione nella denuncia dei redditi. Il ricorso del medico era stato respinto sia in primo che secondo grado dalle Commissioni tributarie in quanto il contribuente non aveva sufficientemente chiarito la condizione di queste 49 parcelle che risultavano comunque a suo nome. La Cassazione, al contrario, ha accolto la posizione del medico che sosteneva che la sentenza di secondo grado non aveva motivato sulla " referibilità delle parcelle conteggiate per l'accertamento del reddito allo studio, con conseguente doppia tassazione a carico di quest'ultimo e del professionista". La Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che la Commissione regionale pur avendo dato atto degli introiti procurati allo studio, risultanti dalle copie della contabilità, non ha chiarito se tali introiti sono " diversi, per data, per nome del paziente o importo, dalle 49 parcelle emesse a nome del dottore ed i cui importi sono stati detratti dalla denuncia dei redditi dei suoi pazienti, sì da escludere la violazione del divieto della doppia imposizione". ( fonte: Italia Oggi)