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RANDAGISMO: ASL PAGA 13.000 € DI DANNi

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E’ l'Asl veterinaria a dover pagare circa 13.000 euro (24 milioni di lire) di risarcimento danni e non il Comune: la Cassazione (sentenza n.27001 / 2005 - 7 dicembre 2005) ha dato ragione al Sindaco di Arnesano (Lecce) sollevandolo dall’onere di dover risarcire i danni determinati dalla caduta di una bambina durante una corsa per sfuggire a una torma di randagi. E i danni sono da risarcire anche se non c’è stata aggressione diretta da parte dei cani. La sentenza della Cassazione entra nel merito delle competenze e della posizione delle aziende sanitarie locali rispetto ai Comuni chiarendo che le AUSL, dotate di autonomia amministrativa, con legittimazione sostanziale e processuale, nonché inserite nell’organizzazione sanitaria regionale e nazionale - devono essere considerate soggetti giuridici autonomi rispetto agli enti locali. Di conseguenza, non è legittimamente possibile far ricadere sull’ente locale il giudizio di imputazione dei danni subiti dal soggetto aggredito da un randagio.
Il Comune di Arnesano sosteneva infatti che “ : a) che le unità sanitarie locali e le aziende sanitarie locali non sono organi dei Comuni, ma sono soggetti giuridici dotati di autonomia personalità giuridica e di autonomia patrimoniale; b) che l’art. 6 della legge della Regione Puglia n.12 del 1985 dispone che spetta ai servizi veterinari delle usl il recupero dei cani randagi”. Per i giudici della Cassazione “ i motivi sono fondati”; essi ritengono infatti che “ non può essere contestato che la vigilanza sui cani randagi spettava alle unità sanitarie locali e, per esse, alla aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime”.
Con questa sentenza la Cassazione si discosta dal precedente orientamento secondo cui, nel caso di danni subiti da un cittadino, a seguito dell’aggressione di un randagio, deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale dell’ente locale nel cui territorio si è verificato il fatto dannoso, e della AUSL competente. (fonti: altalex/animalieanimali.it)