• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32055
cerca ... cerca ...

COMPRAVENDITA E ABUSO DI PROFESSIONE

Immagine
Il commercio e la fornitura di attrezzature tecniche e strumentali è vietata nei confronti di chi non è iscritto all’ordine dei medici veterinari. Nel caso sono punibili tanto il venditore quanto l’acquirente non veterinario. Lo stabilisce la Legge 175/92 e lo ribadisce una sentenza della Cassazione (Cass. pen., sez. III, 07/05/1997, n.7140).
Le uniche eccezioni ammesse dalla legge riguardano le attrezzature destinate all’esercizio di arti ausiliarie della professione veterinaria -due in tutto, maniscalco e castrino- ed opportunamente elencate da un Decreto del 1994.
La legge 175/92 (articolo 9, L. 5 febbraio 1992 n. 175 Disposizioni urgenti in materia sanitarie) punisce sia il venditore sia il compratore, degli apparecchi non inclusi negli elenchi ministeriali, quando essi siano forniti a soggetti non iscritti negli albi delle professioni sanitarie. “Altrimenti il legislatore – precisa la Cassazione- non avrebbe usato il termine generico di "commercio" a qualsiasi titolo, che comprende sia la trasmissione che la ricezione della cosa. Se non si fossero colpiti tanto il dare quanto il ricevere, “il legislatore avrebbe parzialmente vanificato lo scopo dichiarato di reprimere l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, esonerando paradossalmente dalla sanzione penale proprio chi - ricevendo l'apparecchio senza esserne abilitato ad usarlo - si rende generalmente responsabile dell'abusivo esercizio della professione”. Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Corte ha ritenuto che bene aveva fatto, quindi, il pretore ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, il quale, come legale rappresentante di una ditta del settore odontoiatrico e senza essere iscritto all'albo previsto, aveva acquistato un apparecchio radiografico rx non compreso negli elenchi ministeriali. La condanna, all’epoca dei fatti, aveva previsto una ammenda di lire 3.400.000. Il ricorso in Cassazione è stato quindi giudicato infondato ed è stato respinto.
Sentenzia la Cassazione: “ la norma di cui all'art. 9 intende reprimere l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, vietando il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, nei confronti di coloro che non sono iscritti agli albi delle professioni sanitarie, di apparecchi diversi da quelli indicati in decreti ministeriali periodicamente aggiornati. Questi decreti elencarlo le attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliari delle professioni sanitarie: le attrezzature diverse da quelle elencate possono essere utilizzate solo dagli esercenti le professioni sanitarie, iscritti negli appositi albi. Perciò non possono essere vendute o a qualsiasi titolo fornite se non a questi ultimi”. E non si può nemmeno parlare di incostituzionalità di una simile limitazione: “ Il legislatore- continua la Corte- introducendo nell'ordinamento una norma siffatta, non lede irragionevolmente il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né vulnera il diritto al lavoro (artt. 3 e 35) o la libertà di iniziativa economica (art. 41),' - giacché questi beni possono essere limitati al fine di tutelare altri valori costituzionali, quali la salute individuale e collettiva di cui all'art. 32 Cost. Rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario il potere di comprimere i primi beni per la migliore tutela della salute”.