Dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), che comprende tutte le strutture sanitarie autorizzate all’acquisto di medicinali, erano state inizialmente escluse le strutture veterinarie. Ne è conseguito un intervento della FNOVI presso il Dipartimento dei Farmaci e dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute al fine di contemplare anche i medici veterinari fra gli operatori sanitari che possono acquistare farmaci ad uso umano, pur se ad uso improprio sugli animali. Accogliendo le istanze della professione veterinaria, nel novembre scorso, il Ministero disponeva che “ “Le strutture veterinarie che acquistano medicinali ad uso umano per uso improprio negli animali, ai sensi del DM 306 del 16 maggio 2001, devono essere identificate quali destinatarie di movimentazioni nelle seguenti modalità: 1) per i presidi veterinari di ASL e le strutture veterinarie pubbliche, indicando il codice identificativo univoco della ASL di competenza ed il relativo tipo di destinatario; 2) per le strutture veterinarie private, indicando il relativo numero di Partita IVA ed il tipo destinatario "Altro" (codice Z).” La registrazione nel sistema SIS non rappresenta un adempimento obbligatorio in senso lato, ma tuttavia esso si rende “necessario” per le strutture veterinarie che intendono acquistare medicinali ad uso umano (Art. 17, DM 306/2001). La catena distributiva, in ottemperanza al nuovo Sistema Informativo Sanitario, ha infatti iniziato a richiedere il Codice SIS alla richiesta di fornitura. La procedura attivata dal Ministero della Salute richiede una registrazione on line. Una volta completata la registrazione, l’utente sarà informato dell’esito della richiesta mediante una e-mail, che conterrà anche userid e password.
L’utente, provvisto di una userid e di una password, potrà quindi accedere alle funzionalità del
Sistema di Sicurezza attraverso cui richiedere l’abilitazione all’applicazione “Tracciabilità del
Farmaco”.