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ANAGRAFE EQUINA E ABUSO DI PROFESSIONE

Domani la Conferenza Stato-Regioni esaminerà lo Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute recante "Linee guida per la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 della legge 1° agosto 2003, n, 200". L’anagrafe equina, la cui gestione è stata affidata all’UNIRE da una legge del 2003 (legge 1 agosto 2003, n. 200 di conversione del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147) così come concepita dai Dicasteri competenti, si baserà sull’applicazione di un dispositivo elettronico (microchip) di identificazione individuale, vale a dire su un atto di natura sanitaria. Che però viene affidato a “operatori specializzati” delle APA provinciali. Sul provvedimento, l’ANMVI ha indirizzato una lettera ai Ministeri della Salute e dell’Agricoltura e ai referenti regionali scrivendo che se il decreto passerà senza opportune modifiche, l’Associazione “non potrà che valutare la possibilità di esperire azioni di tutela della professione medico-veterinaria”. La lettera è del 13 gennaio. Secondo lo schema di decreto, tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l’applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalità stabilite da un apposito manuale operativo. L’APA provvede all’invio di un operatore specializzato presso l’azienda, o presso un raduno organizzato, al fine di impiantare il dispositivo elettronico d’identificazione individuale. A sostegno della propria richiesta l’ANMVI ha ricordato una nota della FNOVI, in cui si precisa: “L ’inoculazione sottocutanea di microchip costituisce a tutti gli effetti una manovra sanitaria che può essere compiuta unicamente da un medico veterinario abilitato alla professione, che deve garantire il rispetto delle norme d’asepsi e antisepsi necessarie per evitare infezioni, il rispetto della sede di inoculazione, l’attenzione ad evitare le strutture vascolari vicine,( arteria, carotide e vena giugulare) e di ferire l’orecchio e l’occhio in caso di movimenti improvvisi dell’animale e la cura nell’effettuare un’esecuzione indolore. L’ago, di grosso calibro per poter contenere il microchip è molto affilato e in mani inesperte potrebbe essere pericoloso per l’animale e per lo stesso operatore” ( lettera indirizzata a ENCI -cani, ENCI - cavalli, Associazioni Feline, AIA e per conoscenza al Ministero della Sanità e al comando dei NAS, il 2 maggio 2001). L’applicazione del microchip è dunque di esclusiva competenza del medico veterinario non essendoci altre figure professionali abilitate a svolgere attività medico-sanitaria sugli animali. Pertanto, che venga affidata a operatore diverso dal medico veterinario configura gli estremi di reato previsto dall’art. 348 C.P. (Abuso di professione). Nella lettera l’ANMVI ha anche citato il precedente giurisprudenziale dello zoonomo. Infatti, il Consiglio di Stato accogliendo, un ricorso della FNOVI, ha annullato l’attribuzione di competenze professionali di tipo sanitario proprie del medico veterinario alla figura dello zoonomo (sede giurisdizionale- sezione quarta, sentenza n. 1233/2005 depositata il 22 marzo 2005).