• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32051
cerca ... cerca ...

UE: AIUTI BLU TONGUE SOLO AD ALLEVATORI

Immagine
L’Europa dice sì agli aiuti a favore degli allevatori, ma non delle imprese di trasformazione. Gli aiuti al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore delle cooperative di trasformazione e commercializzazione sarde per compensare i danni causati dalla febbre catarrale degli ovini sono “ incompatibili con il mercato comune”. Lo stabilisce una Decisione della Commissione Europea approdata oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in base alla quale “a detti aiuti non può essere data esecuzione”. Si tratta di aiuti previsti in forza dell’articolo 5 della legge della regione Sardegna n. 22/2000 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l’epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini -blue tongue)", destinati a compensare le imprese e le cooperative agricole per le perdite dovute alla mancanza di materia prima da trasformare, a causa della riduzione dei conferimenti dei soci. La Regione Sardegna intendeva riconoscere anche a loro un contributo, ma la Commissione Europea ha ritenuto che gli eventuali costi aggiuntivi delle materie prime e una minore redditività, non giustificano un’applicazione diretta delle regole di aiuto e sostegno applicabili alla produzione agricola. “Risulta quindi evidente – si legge nella Decisione - che, nel caso dei danni causati da un’epizoozia, possono essere compensate unicamente le perdite subite dal settore della produzione e non dai settori della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli”. Pertanto la Commissione aveva invece autorizzato gli aiuti previsti agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 22/2000, ritenendo che presentino i requisiti necessari per essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. In particolare sono state approvate le assegnazioni che lo Stato dispone per l’attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la febbre catarrale degli ovini ( aiuti agli allevatori ed erogazione di indennizzi per l’abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria; rimborso delle spese sostenute dai comuni e dalle Aziende - USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti; costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende USL e da organismi all’uopo deputati; costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l’azione di prevenzione e di controllo della malattia; sostegno dei maggiori costi per l’alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini.