E’ legittima l’ordinanza sindacale che impone lo spostamento di alcuni cani tenuti in condizioni igieniche non adeguate all’interno di un cortile privato. Per l’adozione di questo provvedimento è peraltro necessario anche un verbale di relazione tecnica redatto dagli organi sanitari. Lo ha chiarito il TAR Campania-Napoli, sezione V con la sentenza 14 ottobre 2005, n. 16477. In relazione alle funzioni in materia di tutela della salute e igiene ambientale, specifica la sentenza, la competenza in materia di ordinanze urgenti spetta la sindaco che gode anche di una elevata discrezionalità di intervento.
E’ accaduto che il Sindaco di Marano di Napoli ha ordinato ad un proprietario di sgomberare entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento i tre cani da loro tenuti nel vialetto adiacente la propria abitazione, una palazzina unifamiliare. A seguito di una denuncia, “per gravi inconvenienti igienici causati dagli animali, all’U.O. Veterinaria del Distretto 60”da parte di un vicino di casa, il Sindaco del Comune ha adottato l’ordinanza n.312/97 ordinando lo sgombero dei tre cani e minacciando l’applicazione della sanzione amministrativa in caso di non ottemperanza. Il ricorrente data la celerità tra il rapporto veterinario sulle condizioni igieniche e l’emissione dell’ordinanza non sarebbe stato messo in grado di poter replicare. Infine, il ricorrente ha contestato il rapporto veterinario” in quanto infondato e contrastante con la realtà dei fatti”.
La principale questione della controversia consisteva nella individuazione delle competenze proprie del Sindaco in relazione alle funzioni in \materia di tutela della salute e di igiene ambientale. Ebbene, facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, prosegue il TAR, può evidenziarsi come l’ordinanza impugnata è stata addottata dal sindaco e “rientra nella tipologia delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene pubblica. Conseguentemente deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco per ragioni igienico sanitarie, ai sensi dell’articolo 38 della legge 142 del 1990, al fine di provvedere allo spostamento di animali della specie cani, tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo. Tale potere sindacale è riconosciuto sulla base di presupposti individuati: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno.