Scendono a 17, rispetto alle 18 indicate in precedenza, le razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività e per le quali si conferma il divieto di addestramento al fine di esaltarne l'aggressività. Dall’elenco è stato escluso il mastino napoletano.
La nuova ordinanza in materia (la terza dopo le prime due dell’ex Ministro Sirchia), firmata dal ministro della Salute Francesco Storace, è in vigore dal 3 dicembre dopo alcune settimane in cui, decaduta la seconda ordinanza-Sirchia, si era tornati alle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria. Queste le razze elencate: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler;Tosa inu. Chi le possiede ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi. Non possono invece acquistare, possedere o detenere le razze canine elencate i delinquenti abituali, o per tendenza; chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per reati penali e per violazione dell’articolo 2 della legge 189/2004, che vieta l’utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce;i minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' delle 17 razze canine elencate. c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; d) la sottoposizione di cani a doping ( ex art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376). Infine, in base all’ordinanza Storace, i proprietari e i detentori di cani, nel rispetto del Regolamento di Polizia Veterinaria (art. 83, primo comma, lettere c e d) hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. I proprietari e i detentori di cani appartenenti alle razze canine regolamentate, che non intendono mantenere il possesso del proprio cane debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso. (Ordinanza 3 ottobre 2005, Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani. GU n. 281 del 2-12-2005)