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AVIARIA: ISTRUZIONI DA AGENZIA DOGANE

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L’Agenzia delle Dogane ha emanato il 25 novembre scorso una circolare con cui ha reso noto, in riferimento all’Ordinanza del 10 novembre del Ministero della Salute sull’influenza aviaria, alcune istruzioni sulle misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni, allo scopo di comprenderne meglio l’impatto operativo con le funzioni istituzionali dell’Agenzia ed agevolarne l’applicazione. Ecco alcuni dei punti di più immediato interesse rilevati dall’Agenzia delle Dogane. 1) Si richiama, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 2 della Decisione n. 759/2005/CE che attribuisce agli Stati membri la facoltà di individuare le Autorità responsabili dei controlli sui volatili al seguito e al paragrafo 3 che conferisce agli stessi la potestà, in situazioni di allerta sanitaria, di limitare la libertà di movimento dei passeggeri che viaggino con esemplari della specie, prevedendo che il loro ingresso nel territorio comunitario avvenga solo attraverso determinati punti di entrata. 2) Al fine di prevenire il rischio di diffusione dell’influenza aviaria attraverso l’introduzione di volatili a seguito viaggiatori, provenienti da Paesi terzi, deriva il potere del Ministro della Salute di ordinare che l’introduzione di tali esemplari possa avvenire solo presso i punti di entrata doganali che siano anche sede di Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), istituito con il decreto legislativo n. 93 del 1993. 3) Si sottolinea, il punto 3 dell’articolo 1 della citata ordinanza che prevede un onere di informazione e notifica di almeno 48 ore a carico dei possessori di animali delle specie in questione. Con lo scopo di assicurare una costante e fattiva collaborazione con le autorità sanitarie e veterinarie di frontiera, gli Uffici dipendenti sono invitati a sviluppare l’analisi dei rischi locale, tenendo conto delle peculiarità territoriali, e ad indirizzare l’attività di intelligence verso l’individuazione dei potenziali carichi di copertura, utilizzando i dati rilevabili dalle informative di frode comunitaria e sfruttando all’uopo tutti gli strumenti tecnici in dotazione. Per quanto riguarda la ratio, l’Agenzia ha evidenziato che, già dal secondo semestre del 2004, sulla base delle prime disposizioni comunitarie in materia, ha orientato il Circuito Doganale di Controllo, predisponendo specifici profili di rischio volti ad assicurare il controllo di tutte le partite di merci di qualità e provenienza a rischio. Tali profili, che vengono costantemente aggiornati alla luce del monitoraggio dei risultati dei controlli e dell’evoluzione normativa nella specifica materia, riguardano anche merci e paesi che, pur non essendo espressamente contemplati nella decisioni comunitarie, in base al monitoraggio dei flussi e all’analisi dei rischi, possono rappresentare un pericolo per possibile contiguità (trasmissibilità del virus) o per possibile tentativo di aggiramento del divieto mediante triangolazione.