Il Tar del Lazio ( sezione III-ter, 160/2005 ) aveva accolto il 3 giugno, con sentenza 4364, il ricorso presentato dalla compagnia assicurativa Unionvita che contestava alla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti la mancata applicazione della normativa degli appalti dei servizi degli enti pubblici nell'affidamento dei servizi assicurativi avvenuto, al contrario, attraverso una semplice procedura informale. Il Tar del Lazio riteneva corretta la contestazione della Unionvita considerando che le Casse, nonostante la privatizzazione, continuino ad essere organismi di diritto pubblico. Questa valutazione da parte del Tar derivava da tre elementi precisi riscontrabili nelle Casse di previdenza dei liberi professionisti: 1) avere personalità giuridica, 2) perseguire finalità di interesse generale pur limitatamente ad una categoria professionale, 3) essere finanziati, gestiti e controllati dallo Stato o suoi organi. La Cassa dei commercialisti, supportata anche dall'ADEPP, ricorreva contro questa sentenza al Consiglio di Stato che con ordinanza del 15 luglio ha disposto la sospensiva della decisione del Tar del Lazio. Secondo il Consiglio di Stato, che ha accolto le motivazioni presentate dalla Cassa dei commercialisti, emettendo subito una ordinanza di sospensiva, vi sono evidenti incongruenze nelle motivazioni giuridiche che avevano giustificato la posizione del Tar nel sostenere le Casse enti pubblici. L'ADEPP spera ora che la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sia coerente con quanto disposto in sede sospensiva. ( ItaliaOggi, 20 luglio 2005)