Giovedì 16 giugno la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha iniziato l’esame dello schema di decreto in attuazione della delega recata dalla legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003), recepisce la direttiva 2003/50/CE, volta a disciplinare le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. Il provvedimento è stato illustrato dal relatore On Gianni Mancuso, presente il Sottosegretario di Stato alla Salute, Cesare Cursi. Lo schema di dlgs, abrogando precedenti disposizioni, mira a definire in un unico testo l'intera disciplina in materia. Le nuove disposizioni, tenuto conto della diffusione dell'afta epizootica avvenuta nel 2001, puntano in particolare a prevenire in futuro l'insorgere di nuovi focolai e a ridurre comunque al minimo i danni economici conseguenti. Lo schema di decreto legislativo ripropone quasi integralmente i contenuti della direttiva 2003/50/CE, provvedendo all'individuazione puntuale delle autorità - Ministero, regioni, ASL - preposte alle singole competenze. Nel contenuto, devono segnalarsi soprattutto i seguenti profili: l'articolo 7 prevede l'obbligo di registrazione anche per i centri di raccolta non abilitati alla spedizione degli animali verso altri Stati membri; l'articolo 13, concernente i centri di raccolta, non prevede espressamente l'ipotesi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, contemplata invece dall'articolo 5 della direttiva 2003/50/CE. Al contrario, 1'articolo 4 dello schema di decreto disciplina tale fattispecie con riguardo ai commercianti, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/50/CE; nell'allegato B (non modificato della direttiva 2003/50/CE), che elenca le malattie relative alle specie degli animali in esame, è riproposta la rubrica II, già soppressa dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2002, in attuazione della direttiva 2001 /10/CE; nell'allegato E, concernente i modelli di certificati, sono state modificate le titolazioni dei vari modelli al fine di rettificare - come evidenziato nella relazione illustrativa - l'erronea titolazione riportata nella direttiva 2003/50/CE, che faceva sempre riferimento ai soli «animali da macello». L'articolo 20, comma 2, prevede un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni al fine di definire modalità uniformi su tutto il territorio nazionale relativamente alla registrazione ed autorizzazione delle strutture e dei commercianti. Tale intesa, secondo quanto affermato dalla relazione di accompagnamento, è stata sollecitata dalle regioni al fine di superare le incertezze interpretative oggi esistenti. L'articolo 20, comma 3, affida poi a un decreto ministeriale non avente natura regolamentare - da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-Regioni - la determinazione di misure di profilassi per gli animali in questione. In base all'articolo 21, comma 2, dello schema di decreto in esame, le regioni e le ASL svolgono le competenze loro assegnate «utilizzando le risorse umane e strumentali in dotazione ai sensi della legislazione vigente». La relazione illustrativa ricorda, a tale riguardo, che le attività di controllo ed ispezione affidate ai servizi veterinari delle ASL rientrano già, sulla base della legislazione vigente, nelle competenze di tali organismi.