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L’ANTITRUST RESPINGE ESPOSTO ANMVI

Prestazioni veterinarie a pagamento su animali di proprietà promozionate in TV. Tariffe al di sotto dei minimi deontologici e mai concordate con gli Ordini. E’ concorrenza leale? Per l’Antitrust nazionale sì. Partendo dal “caso Empoli”, a gennaio, l’ANMVI aveva inoltrato al Garante per la concorrenza una richiesta di parere su “alcune fattispecie di concorrenza riscontrabili sul mercato dei servizi professionali veterinari che si caratterizzano per il ricorso a forme di pubblicità presso il pubblico non riconducibili alla normativa del settore o comunque idonee a creare condizioni di disparità ed alterazioni dei principi della concorrenza professionale”. Mentre la professione esercitata in regime libero professionale vede ampiamente regolamentate e limitate le forme di pubblicità consentite presso il pubblico, l’ANMVI segnalava all’Autorità frequenti iniziative pubblicitarie, di chiaro stampo promozionale, attivate da soggetti pubblici e aventi per oggetto l’erogazione a pagamento di prestazioni medico veterinarie. Per l’ANMVI il ricorso a trasmissioni televisive a diffusione nazionale pone “ il medico veterinario privato che si attenga ai limiti dettati dalla normativa in vigore in oggettive condizioni di sfavore sul mercato”. Per l’Antitrust così non è: “l’utilizzo del mezzo televisivo quale veicolo per una pubblicità informativa nei confronti dei professionisti intervistati e delle strutture sanitarie pubblicizzate, laddove chiaramente riconoscibile, non sembra configurare una violazione della legge n.287/90, costituendo al contrario uno strumento idoneo ad agevolare la concorrenza, consentendo ai consumatori di prendere decisioni di acquisto informate”. Le limitazioni all’utilizzo di mezzi pubblicitari per l’Autorità garante sono “ ingiustificate ”.Quanto alle tariffe applicate - in alcuni casi inferiori ai minimi indicati dagli Ordini, e non concordate con questi ultimi, ma derivate da accordi mutualistici fra utenti privati o da regolamenti professionali intramurari emanati da aziende ospedaliere locali – l’Antitrust risponde all’ANMVI: ”secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, la fissazione, da parte di un Ordine provinciale, di tariffe minime, anche laddove queste siano solo consigliate, non è conforme ai principi del libero mercato. Pertanto i compensi professionali non dovrebbero costituire un’emanazione della volontà della categoria professionale ed essere elaborati ex ante dai professionisti che erogano i servizi, ma dovrebbero essere fissati liberamente dal singolo professionista”.