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ABUSO DI PROFESSIONE, MODIFICHE AL CODICE PENALE

ABUSO DI PROFESSIONE, MODIFICHE AL CODICE PENALE
E' stata assegnata alla Commissione Giustizia una proposta di legge che inasprisce pene e sanzioni per il reato di esercizio abusivo di una professione. Il fenomeno dell'abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, ma lo Stato non è abbastanza attento nella repressione di questo reato. Lo Stato non è abbastanza attento nel reprimere l'esercizio abusivo della professione. E' l'esplicita premessa della proposta di legge che vede come primo firmatario il deputato Giuseppe Marinello (PDL) (Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione) e che è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera.

Il testo proposto del nuovo articolo 348 del codice penale, aggrava il regime sanzionatorio per il reato di esercizio abusivo di una professione. La reclusione e` elevata a due anni e la multa è fino a 51.646 euro, cifra ritenuta congrua ai profitti realizzati illecitamente.

Si sanziona penalmente anche un comportamento che, a parere del firmatario proponente, " si e` venuto diffondendo nelle professioni mediche: colpire la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attivita` professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per se´ abilitato all'esercizio della professione- spiega Marinello- e` chiamato a rispondere di concorso nel reato, invece nel testo proposto e` punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 a 51.646 euro e con la decadenza dall'albo, cioe` con sanzioni tali da consigliare l'immediata cessazione di comportamenti non conformi all'etica professionale".

Il testo proposto sanziona con un'aggravante eventuali « artifici e raggiri » posti a danno dell'utente, in caso di condotta illecita tendente a indurre il soggetto passivo in errore circa la professionalita` di colui che offre il servizio. Marinello ricorda infatti che "il reato di abusivo esercizio di una professione si concretizza anche se il cittadino utente del servizio sa di avere di fronte un falso professionista e, cio` nonostante, presta il suo consenso".

La proposta introduce alcuni elementi che svolgono azione di deterrenza nei confronti dei falsi professionisti: sono previste infatti la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

La pdl, sarà sottoposta anche al parere della Commissione Affari Sociali della Camera.