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EQUIDI IN CONTO PROPRIO, ANCORA CHIARIMENTI

EQUIDI IN CONTO PROPRIO, ANCORA CHIARIMENTI
Dopo la FISE è l'Associazione Italiana degli Allevatori a chiedere chiarimenti sulla regolamentazione del trasporto in conto proprio degli equidi. Il Ministero della Salute ha risposto.

Al di fuori di un regime di tipo commerciale, il Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali trasportati non trova applicazione. Ma il trasporto in "conto proprio" può essere in alcuni casi ricollegabile ad attività di tipo economico. E' il caso, ad esempio, del trasporti di cavalli da corsa da parte di una scuderia professionale.

Il Ministero della Salute ha risposto all'Associazione Italiana Allevatori che aveva chiesto di conoscere se applicare il Regolamento comunitario al trasporto in conto proprio, quando esso sia ricollegabile ad una attività d'impresa (L 298/74). La risposta della Direzione Generale di Sanità Animale è che "il trasporto di equidi in regime di trasporto in conto proprio ai sensi della legge 298/74 rientra per definizione tra le attività economiche e pertanto ricade pienamente nel campo di applicazione del Regolamento CE 1/2005".

Diverso è il caso, prosegue il Ministero, "del trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche, sportive e simili poiché, trattandosi di trasporti effettuati al di fuori di qualunque regime commerciale, non rientra nel campo di applicazione del regolamento 1/2005. L'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati a terzi, senza alcuna connotazione commerciale". Al di fuori dei regimi previsti dall'autotrasporto di merci, "indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto delle "cose" (equidi) trasportate", il trasporto degli equidi non rientra nel campo di applicazione del Regolamento.

a Direzione ministeriale ribadisce, in ogni caso, che "l'obiettivo principale del legislatore rimane la protezione degli animali durante il trasporto, anche se questo non avviene per finalità economiche e per tale motivo tutti coloro che trasportano equidi dovrebbero essere edotti sulle norme di carattere generale previste dal regolamento1/2005".

Allegati
pdf ULTERIORI CHIARIMENTI TRASPORTO EQUIDI.pdf