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TASSE

Tar Lombardia: l’Ateneo restituisca agli studenti l’aumento

 Tar Lombardia: l’Ateneo restituisca agli studenti l’aumento
Tra autonomia finanziaria e diritto allo studio c'è una soglia non valicabile. Pavia chiamata a restituire oltre 2milioni di euro agli studenti.

A stabilirlo è il Tar della Lombardia accogliendo il ricorso del Coordinamento per il diritto allo studio contro l'aumento delle tasse universitarie disposto nel 2010 e approvato dal consiglio di amministrazione.Tra le tasse contestate figura la quota fissa di 125 euro introdotta nel 2010 e resa obbligatoria per tutti gli studenti. La sentenza condanna inoltre l'università di Pavia "alla restituzione dell'eccedenza pari all'1,7164%, accertata in sede di verificazione in una somma pari ad euro 2.168.184". Alla definizione della cifra è concorso il Tar tramite la consultazione di due tecnici del ministero e delle controparti. Ora rimangono da definire i tempi e le modalità di restituzione della porzione di tasse accresciuta.

Due anni fa l'università aveva già subito la condanna pecuniaria coincidente con il pagamento di un milione e 700mila euro. Oggi, il ricorso presume la restituzione della cifra aggiuntiva versata, in considerazione del presupposto che lo stesso ateneo arriverebbe a sforare quanto preliminarmente definito dalla normativa inerente le disposizioni regolanti la tassazione degli studenti, le cui tasse  non devono valere più del 20% dell'importo totale dei finanziamenti statali. La sentenza del Tar annulla dunque il bilancio preventivo per il 2011 dato che tramite l'aumento delle tasse l'ateneo sfora effettivamente il limite del 20%.

Secondo il TAR Lombardia, è vero che la Costituzione garantisce l'autonomia finanziaria e contabile degli atenei, "ma con ciò non si può pretermettere la normativa statale dalla disciplina, che è certamente di spettanza, attinente al diritto allo studio, la quale ultima include l'onere economico che viene a gravare sullo studente. È perciò di competenza dello Stato la fissazione di un tetto massimo alla contribuzione, nel rispetto del quale continua ad esercitarsi l'autonomia universitaria, tenuta a collocare il livello contributivo all'interno della forcella così indicata". L'individuazione di una soglia non valicabile "coniuga, in altre parole, l'autonomia finanziaria dell'Università con la prerogativa statale di assicurare l'esercizio effettivo del diritto allo studio".

L'università pavese attende la sentenza definitiva appellandosi direttamente al Consiglio di Stato.